Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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I Cantoni GL e GR si attendono che, qualora il presente avamprogetto di ordinanza venga nuovamente modificato nel 2015 come menzionato nel rapporto esplicativo, sia data ancora la possibilità di prendere posizione in merito.

Capoverso 2 lettera c

3 Cantoni (GE, JU NE) accolgono espressamente, mediante pareri identici, la possibilità di dichiarare anche i risultati negativi delle analisi.

Art. 11 Decisioni dell’UFSP

Di fronte alla minaccia immediata o in presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica, l’UFSP può ordinare che:

a. le dichiarazioni debbano contenere le informazioni necessarie per identificare le persone

affinché possano essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp;

b. i medici, gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario o i laboratori

selezionati e soggetti all’obbligo di dichiarazione siano tenuti a dichiarare determinati contenuti;

c. i campioni e i risultati delle analisi debbano essere inviati ai laboratori designati dall’UFSP

(artt. 24-25).

Swiss TPH è dell’opinione che questo articolo ostacoli le indagini epidemiologiche in quanto, salvo in presenza di un particolare pericolo, non sono previste basi giuridiche che consentano di ottenere i dati per esempio dai medici o dai laboratori.

Art. 12 Accettazione delle dichiarazioni

1 I medici cantonali sono responsabili di una prima elaborazione delle dichiarazioni secondo

gli articoli 6-8.

2 Provvedono affinché le dichiarazioni siano complete.

3 Se non è pervenuta alcuna dichiarazione sul referto clinico (art. 6) dopo il ricevimento della

dichiarazione su un referto delle analisi di laboratorio (art. 8) la richiedono. Il medico cantonale richiede dichiarazioni complementari sui referti clinici (art. 7).

Capoverso 2

Secondo il Cantone LU va precisato che i dichiaranti devono presentare una dichiarazione completa oppure devono supportare i medici cantonali nell’ottenimento delle informazioni.

Capoverso 3

Il Cantone FR ritiene che la prima parte di questo articolo implichi l’informazione o la specializzazione dei medici. Solleva inoltre la questione della pressione che i medici cantonali potrebbero esercitare sui medici che non presentano spontaneamente le dichiarazioni. Sottolinea infine la difficoltà di definire a quali condizioni occorra esigere una dichiarazione. 4 Cantoni (GE, JU, NE, VS) fanno notare che non tutti i referti delle analisi condotte dai laboratori, ma soltanto di quelle necessarie, richiedono una conferma clinica e propongono una formulazione diversa.

Art. 13 Inoltro delle dichiarazioni

1 I medici cantonali inoltrano all’UFSP le dichiarazioni entro i termini previsti e, qualora neces-

sario per la lotta contro una malattia trasmissibile, informano il medico cantonale di un altro Cantone.

2 Se necessario, nel loro Cantone provvedono al reciproco scambio di osservazioni con il

chimico cantonale, il veterinario cantonale nonché il farmacista cantonale.

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