Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Capitolo 3: Dichiarazioni volontarie

Art. 17 Valutazione

1 L’UFSP rileva e valuta le osservazioni la cui dichiarazione è stata convenuta con medici,

laboratori, ospedali o altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario.

2 Stabilisce per scritto le modalità di rilevamento delle dichiarazioni volontarie. All’occorrenza,

può costituire un’apposita commissione.

Il Cantone VD suggerisce la formulazione di un nuovo capoverso, secondo cui anche i Cantoni possano concordare dichiarazioni volontarie e informarne l’UFSP. Swiss TPH chiede che in questo articolo sia menzionata anche la possibilità di demandare la valutazione a terzi.

Art. 19 Compiti dei medici cantonali

(Art. 15 cpv. 2 LEp)

1 I medici cantonali svolgono, nel loro ambito di competenza, indagini epidemiologiche in par-

ticolare sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di una malattia accertata o supposta. Possono coinvolgere l’UFSP.

2 Se necessario coordinano le loro indagini con il veterinario cantonale, il chimico cantonale, il

farmacista cantonale, con altre autorità cantonali coinvolte e con altri Cantoni.

Capoverso 1

3 Cantoni (GE, JU, NE) fanno notare attraverso pareri identici che le indagini epidemiologiche nell’ambito di competenza dei medici cantonali possono richiedere notevoli risorse di personale e, presentando una proposta concreta di formulazione, chiedono che i medici cantonali abbiano la possibilità di coinvolgere nello svolgimento delle indagini epidemiologiche anche i medici curanti oltre all’UFSP.

Capoverso 2

Il Cantone SH chiede di sopprimere questo capoverso in quanto non spetta alla Confederazione organizzare il lavoro dei Cantoni. Il Cantone TI fa notare che la formulazione non è totalmente congruente con l’ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.). H+ chiede di estendere il coordinamento ai «responsabili delle istituzioni coinvolte» e avanza una proposta di formulazione. La SSIO chiede di chiarire la necessità di inserire anche gli ospedali in questo capoverso.

TI propone di introdurre un capoverso supplementare che disciplini le problematiche legate alle derrate alimentari o agli oggetti d’uso quotidiano, definendo in maniera chiara i limiti di competenza tra la legge sulle epidemie e la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0), nonché tra medici e chimici cantonali.

Art. 20 Compiti dell’UFSP

(Art. 15 cpv. 2 LEp)

1 L’UFSP presta assistenza nelle indagini epidemiologiche ai Cantoni che la richiedono, for-

nendo quanto segue:

a. fondamenti tecnici, tra cui campionatura, liste di controllo e altri strumenti di rilevamento per indagare sulla comparsa della malattia;

b. supporto a livello di personale.

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