Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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La N.I.E. ritiene che le disposizioni previste nell’articolo concernente il morbillo siano semplicemente uno strumento di pressione per aumentare la copertura vaccinale e dubita dell’efficacia e del senso della vaccinazione contro questa malattia. Ritiene che debba essere disciplinato in modo chiaro il diritto all’istruzione di tutti gli allievi della scuola dell’obbligo, anche di quelli non vaccinati. N.I.E. Sezione Ticino chiede come presupposto per questo articolo la sostanziale autonomia, la libertà scientifica e l’assenza di conflitti d‘interesse. Chiede inoltre chiarimenti specifici circa l’efficacia e i rischi della vaccinazione. Anche SGPG auspica un’estensione del campo d’applicazione ad altre malattie trasmissibili e deplora che non sia menzionata né la possibilità di esclusione o di divieto di lavoro per il personale sanitario e insegnante potenzialmente contagioso «in settori a rischio» né la possibilità di sanzionare le persone che non si attengono alle raccomandazioni di vaccinazione. La SGS auspica un’estensione del campo d’applicazione in particolare all’HIV e alle altre malattie sessualmente trasmissibili. Deplora inoltre l’assenza di provvedimenti tesi a preparare il corpo insegnante alla comunicazione dei provvedimenti di prevenzione. In due varianti di formulazione alternative si propone una disposizione più ampia sulla prevenzione di «malattie trasmissibili» nelle «istituzioni del settore della formazione».
Capoverso 1
I Cantoni GE, NE e VS presentano una proposta di formulazione identica sull’estensione ad altre malattie trasmissibili. Il Cantone ZH propone di verificare la possibilità di aggiungere nei capoversi 1 e 2 che anche il personale delle istituzioni menzionate deve essere informato. PharmaSuisse è dell’idea che sia possibile garantire una prevenzione efficace solo introducendo l’obbligo di dichiarazione per i genitori.
Capoverso 2
I Cantoni GE, NE e VS presentano una proposta di formulazione identica sull’estensione ad altre malattie trasmissibili. Il Cantone TI propone di sostituire «provvedono» con «garantiscono». Formula inoltre un capoverso supplementare (cvp. 3) come proposta per obbligare le scuole e le «strutture d’accoglienza collettiva» a rendere noti in determinate situazioni i dati delle vaccinazioni dei propri collaboratori.
Art. 30 Provvedimenti di prevenzione nelle istituzioni del settore sanitario
(Art. 19 cpv. 2 lett. c LEp)
Le istituzioni del settore sanitario, in particolare ospedali, case di ricovero o studi medici, devono prendere i seguenti provvedimenti di prevenzione:
a. informano gli impiegati e le persone, che operano in queste aziende, sulla prevenzione delle
infezioni associate alle cure e delle resistenze agli antibiotici nonché sui provvedimenti adottati all’interno dell’istituzione;
b. informano le persone che entrano in contatto con i pazienti all’interno delle istituzioni sulla
prevenzione delle infezioni associate alle cure e delle resistenze agli antibiotici;
c. mettono a disposizione appropriato materiale di prevenzione e informazione sulle infezioni
associate alle cure e sulla resistenza agli antibiotici;
d. adottano i necessari provvedimenti organizzativi per ridurre il rischio di contagio di persone
particolarmente esposte a tale rischio.
I Cantoni GL e GR approvano esplicitamente la definizione nell’ordinanza degli obblighi delle istituzioni del settore sanitario.
Il Cantone BS formula una lettera supplementare (lettera e) per disciplinare l’esame delle persone appartenenti alla cerchia di collaboratori e pazienti all’interno delle istituzioni. Il Cantone FR
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