Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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sintomi, in particolare HIV/Aids, altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue nonché la tubercolosi;

c. ricevano mezzi e terapie appropriati per prevenire malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue, in particolare preservativi, materiale da iniezione sterile e terapie sostitutive in caso di tossicodipendenza;

d. abbiano accesso a cure mediche appropriate e vaccinazioni secondo il piano naziona le di vaccinazione.

I Cantoni GL e GR approvano esplicitamente l’integrazione degli obblighi degli istituti di pena. Il Cantone NE accoglie positivamente l’introduzione di un quadro unitario per la prevenzione negli istituti di pena, specialmente considerando i frequenti trasferimenti dei detenuti da una struttura all’altra. BL e la CDS, pur approvando le misure di prevenzione negli istituti di pena, incluse le stazioni di polizia, ricordano che la competenza in materia di privazione della libertà spetta ai Cantoni e sottolineano che i costi per l‘attuazione e il controllo dei provvedimenti previsti possono risultare ingenti a seconda della situazione cantonale.

Il Cantone SG ritiene inadeguata la regolamentazione dei provvedimenti di prevenzione negli istituti di pena, sostenendo che occorre adottare misure differenziate e pragmatiche, adeguate ai diversi tipi di istituto e alle rispettive funzioni. Considerata la diversità dei loro mandati, dei provvedimenti di sicurezza e di controllo, delle forme di custodia e delle possibilità di contatto sociale, i vari istituti di pena non possono essere trattati alla stessa stregua a tutti i livelli. Un’interpretazione troppo ampia dell’obbligo di assistenza rischierebbe di generare un onere supplementare sproporzionato.

La SGS chiede che le disposizioni riguardanti i centri per richiedenti l’asilo siano identiche alle norme valide per gli istituti di pena e che tutti i provvedimenti di privazione della libertà nell’ambito del diritto degli stranieri e del diritto d’asilo (detenzione amministrativa) siano integrati esplicitamente nelle presenti disposizioni sugli istituti di pena. Lo stesso auspica GSG che chiede inoltre di specificare se i provvedimenti riguardanti gli istituti di pena siano applicabili anche alla detenzione negli aeroporti. PharmaSuisse è del parere che andrebbe menzionato esplicitamente anche il morbillo. SGPG deplora che non sia prevista alcuna possibilità di esclusione o di divieto di lavoro per il personale contagioso e auspica l’introduzione di una base legale per la possibilità d’intervento a tutela di terzi.

Capoverso 1

Il Cantone NW chiede che l’accesso ai provvedimenti di prevenzione avvenga solo se necessario.

Capoverso 2

I Cantoni AI e SG chiedono di stralciare l’intero capoverso. Il Cantone AI chiede che per lo meno le informazioni non debbano essere trasmesse in ogni caso da personale medico specializzato ma possano anche essere fornite da collaboratori appositamente formati e che gli istituti destinati a soggiorni di breve durata siano esonerati dall’applicare queste misure nell’ambito dei provvedimenti di prevenzione. Il Cantone SG ritiene che non sia necessario o opportuno per questioni di sicurezza mettere a disposizione preservativi e materiale da iniezione sterile a detenuti in regime d’isolamento. I Cantoni SH e ZH propongono attraverso pareri identici che le carceri, vista la breve durata dei soggiorni e le frequenti entrate e uscite, siano esentate dagli obblighi di prevenzione previsti, pur essendo tenute, in base a un nuovo capoverso 3, a garantire l‘«accesso a cure mediche appropriate e, se necessario, a vaccinazioni secondo il piano nazionale di vaccinazione».

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