Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 2 lettera a

GSG propone un’aggiunta tesa a garantire la confidenzialità e la comprensibilità delle informazioni.

Capoverso 2 lettere a e b

Il Cantone AG rammenta che non tutti gli istituti cantonali di pena dispongono di un servizio sanitario dotato di personale medico specializzato che possa adottare i provvedimenti richiesti. I Cantoni GL, GR e ZH propongono mediante pareri identici di riformulare il passaggio, in modo che le persone detenute in un istituto di pena siano interpellate soltanto al momento della «prima entrata» e soltanto «se possibile» da parte di personale medico specializzato, poiché nonostante la frequenza dei trasferimenti tra istituti la disponibilità di personale medico specializzato è limitata. Anche il Cantone SH chiede una limitazione, secondo la quale ai fini dell’informazione e dell’indagine sia impiegato personale medico specializzato solo «se necessario». Lungenliga CH approva il fatto che i detenuti siano informati sulla tubercolosi ed eventualmente sottoposti ad esami per evidenziarne la presenza, ma deplora che non venga menzionata la formazione del personale in questo senso.

Capoverso 2 lettera b

Il Cantone BS accoglie favorevolmente i provvedimenti previsti ma chiede che si ricorra a personale medico specializzato solo «se necessario» affinché si sfruttino anche metodi informativi come gli strumenti audiovisivi, meno onerosi in termini di personale e di tempo. GSG propone un‘aggiunta per garantire la confidenzialità del colloquio informativo.

Capoverso 2 lettera c

Il Cantone AG scrive che il materiale da iniezione non verrebbe distribuito in quanto negli istituti di pena le droghe non sono conosciute o tollerate. Nella fase di disintossicazione sarebbe inoltre controproducente distribuire siringhe e/o materiale accessorio. Sarebbe invece corretto distribuire materiale da iniezione sterile negli istituti di pena in cui avviene l‘iniezione di stupefacenti. Il Cantone BE propone una formulazione secondo la quale il materiale da iniezione sterile debba essere distribuito solo «se necessario». Il Cantone BS considera inconcepibile la distribuzione di materiale da iniezione sterile per motivi di sicurezza. Il Cantone GR propone di rinunciare ad elencare i mezzi di prevenzione, per non favorire esplicitamente un atto illecito a livello statale. Il Cantone LU domanda di sostituire l’espressione «terapie sostitutive in caso di tossicodipendenza» con «cure basate sulla prescrizione di stupefacenti» in sintonia con la legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121). I Cantoni SH e ZH propongono attraverso pareri identici di inserire nell’elenco il termine «disinfettanti». Ritengono inoltre che i mezzi e le terapie previsti vadano distribuiti solo «se necessario» e che il materiale da iniezione sterile debba essere consegnato unicamente con la riserva supplementare «qualora l’istituto lo ritenga opportuno». Il Cantone TG chiede di rinunciare alla distribuzione obbligatoria di materiale da iniezione sterile per evitare di mettere in pericolo il personale e gli altri detenuti.

Art. 32 Provvedimenti di prevenzione nei centri per richiedenti l’asilo

(Artt. 9, 19 cpv. 2 lett. d e 41 LEp)

1 I gestori di centri cantonali per richiedenti l’asilo e dei centri di accoglienza della Confedera-

zione devono garantire a tutte le persone in loro custodia l’accesso a provvedimenti di prevenzione appropriati.

2 In particolare provvedono affinché le persone in loro custodia:

- 28 -