Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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a. dopo l’entrata nel centro siano informate in tempo utile, in una lingua che sia loro comprensibile e da parte di personale sanitario qualificato sulle malattie infettive e sui possibili sintomi, in particolare HIV/Aids, altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue e tubercolosi nonché sull’accesso all’assistenza sanitaria;
b. ricevano mezzi e terapie appropriati per prevenire le malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue, in particolare preservativi;
c. dopo l’entrata nel centro abbiano accesso in tempo utile a cure mediche appropriate e vaccinazioni in base al piano nazionale di vaccinazione.
3 L’UFSP emana raccomandazioni concernenti le visite mediche e i provvedimenti di preven-
zione nei centri di accoglienza della Confederazione. Mette altresì a disposizione il materiale informativo sulle malattie trasmissibili.
I Cantoni GL e GR approvano espressamente l’inserimento dell’obbligo di prevenzione nei centri per richiedenti l’asilo.
Capoverso 1
Lungenliga CH ritiene fondamentale che le conoscenze specifiche dell’UFSP sulla tubercolosi nei centri per richiedenti l’asilo non vadano perse e possano essere sfruttate anche in futuro. Qualora ciò non fosse garantito, propone che l’UFSP continui ad essere responsabile dei provvedimenti di prevenzione nei centri per richiedenti l’asilo della Confederazione. La GSG fa notare una differenza tra le versioni linguistiche e si espre a favore della variante tedesca.
Capoverso 2
I Cantoni AI e SG propongono di stralciare l’intero capoverso.
Capoverso 2 lettera a
AG suggerisce che qualora i Cantoni non dispongano né del personale sanitario qualificato né delle conoscenze linguistiche necessarie sia la Confederazione ad assumere l’obbligo d’informazione; diversamente sostiene che i Cantoni debbano essere «indennizzati completamente» per queste prestazioni. Il Cantone AI chiede per lo meno che non sia il personale sanitario qualificato a dover trasmettere in ogni caso le informazioni, ma che possano provvedervi anche collaboratori appositamente formati. I Cantoni AI e SH sono del parere che le informazioni e le spiegazioni mediche basilari debbano già essere fornite obbligatoriamente (AI) nei centri di accoglienza della Confederazione, che dispongono di interpreti e di personale sanitario qualificato (SH), e che questo compito non debba essere delegato ai Cantoni (AI). Il Cantone BS chiede che, in considerazione delle risorse limitate, il colloquio individuale con il personale sanitario qualificato sia da prevedere soltanto «se necessario».
Capoverso 2 lettere a e b
Il Cantone NW propone una formulazione secondo la quale le informazioni e la consegna di mezzi di prevenzione siano previste solo «se necessario».
Il Cantone FR ribadisce quanto affermato in merito all’articolo 29 (Prevenzione del morbillo): nessuna possibilità di esclusione o divieto di lavoro per il personale potenzialmente contagioso; richiesta di poter sanzionare le persone che non si attengono alle raccomandazioni di vaccinazione. 4 Cantoni (GE, JU, NE, VS) propongono capoversi supplementari. Presentano una proposta di formulazione identica per un capoverso, in base al quale la Confederazione, al momento dell’attribuzione dei richiedenti l’asilo, debba informare i Cantoni dei provvedimenti medici avviati affinché essi possano proseguirli. JU e VS presentano una proposta di formulazione identica per
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