Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 3

La N.I.E. Sezione Ticino chiede di inserire istruzioni supplementari per evitare i conflitti d’interesse e garantire che le raccomandazioni fornite da persone o istituzioni siano indipendenti «dagli interessi del mondo finanziario internazionale».

Art. 34 Obblighi dei medici

(Art. 20 cpv. 2 e 3 LEp)

1 Nell’ambito dei loro obblighi professionali di diligenza i medici collaborano all’attuazione del

calendario nazionale di vaccinazione.

2 Assolvono, in particolare, i seguenti compiti:

a. informano le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o i loro rappresentanti legali sul calendario nazionale di vaccinazione e sui rischi di trasmissione e di malattia per le persone non vaccinate;

b. controllano regolarmente lo stato vaccinale e informano le persone interessate o i loro rappresentanti legali sulle vaccinazioni che, in base al calendario nazionale di vaccinazione, dovrebbero essere completate, richiamate o recuperate;

c. mettono i mezzi ufficiali d’informazione della Confederazione o dei Cantoni a disposizione delle persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o dei loro rap presentanti legali.

Capoverso 1

Il Cantone AR propone di sopprimere il passaggio «nell’ambito dei loro obblighi professionali di diligenza» perché lo ritiene sproporzionato, in quanto la violazione degli obblighi professionali implica già di per sé l’applicazione di sanzioni cantonali ai sensi della LPMed. Il Cantone LU approva di principio, nell’ottica della salute pubblica, un riferimento all’obbligo di diligenza dei medici. Parallelamente fa notare che, secondo la LPMed e il diritto cantonale, la violazione dell’obbligo di collaborazione sancito dal nuovo testo dell’ordinanza andrebbe punita con il divieto di esercizio della professione, il che è ritenuto sproporzionato. Dal canto suo, il Cantone SO, per sottolinearne il carattere vincolante della disposizione, propone di utilizzare la nozione «esercizio diligente della professione» invece dell’espressione «obblighi di diligenza», in modo da rendere più esplicito il riferimento agli obblighi professionali ai sensi della LPMed. La SMCB è del parere che l’obbligo di collaborazione menzionato non derivi necessariamente dall’obbligo di diligenza. PharmaSuisse auspica che siano disciplinati anche gli obblighi dei farmacisti.

Capoverso 2

Il Cantone SH ritiene l’elenco troppo dettagliato e propone di sopprimere il capoverso. Mediante pareri identici la FMH e il CMPR approvano in linea di principio il capoverso ma chiedono che i medici possano mettere a disposizione dei pazienti anche le raccomandazioni di vaccinazione e le informazioni legate al calendario nazionale di vaccinazione. La N.I.E. chiede di introdurre due compiti supplementari e ne suggerisce la formulazione: 1. spiegano i rischi e gli effetti collaterali, le alternative alla vaccinazione e i pericoli di una rinuncia a vaccinarsi; 2. illustrano il carattere facoltativo della vaccinazione e il rispetto dell’autonomia del paziente. SMTH propone di introdurre anche il compito di informare le persone che intraprendono viaggi all’estero sulle vaccinazioni raccomandate dal Comitato per la medicina di viaggio.

Art. 35 Obblighi del personale sanitario e dei farmacisti

1 Il personale di cura, le levatrici, gli assistenti ostetrici, il personale medico ausiliario e i far-

macisti contribuiscono all’attuazione del calendario nazionale di vaccinazione nell’esercizio della loro attività.

- 31 -