Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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nozione di «merci contaminate» per distinguerle da eventi biologici e ai fini di una chiara attribuzione delle competenze per le analisi di cui alla lettera b.

Capitolo 4: Trasporto di cadaveri

(Art. 46 LEp)

Il Cantone SG chiede se la disposizione proposta sia applicabile unicamente al trasporto di cadaveri all’interno della Svizzera o anche verso l'estero.

Art. 66 Provvedimenti igienici

1 Le persone incaricate della manipolazione, della sepoltura o dell’esumazione di un cadavere

devono osservare le particolari misure precauzionali in materia di igiene, se è accertato o probabile che il decesso sia avvenuto in conseguenza di una malattia trasmissibile.

2 In particolare, per tutte le operazioni che comportano la probabilità di un contatto con san-

gue, liquidi corporei contaminati da sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti, devono indossare una tuta impermeabile, i guanti e una maschera protettiva.

3 Cantoni (AI, SG, SO), Swissnoso e l'USB propongono di delimitare meglio le malattie trasmissibili per le quali si debbano osservare particolari misure precauzionali in materia di igiene ai sensi della norma proposta.

Capoverso 2

SSIO si schiera a favore di una formulazione più generica e chiede di sopprimere la descrizione di determinate misure precauzionali.

Art. 67 Messa in bara e imbalsamazione

1 Se è accertato o presumibile che il decesso sia avvenuto in conseguenza di una malattia

trasmissibile, il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante e deposto nella bara. Quest’ultima deve essere subito chiusa ermeticamente.

2 Il cadavere deve essere imbalsamato se lo prescrive il Paese di destinazione.

5 Cantoni (FR, SG, SZ, TI ZG) ritengono questa disposizione sproporzionata o non adatta a tutte le malattie trasmissibili. FR propone di stralciarla e di disciplinare questo aspetto nell’articolo 68 (Pericoli particolari), ZG, SSIO, l'USB e Swissnoso chiedono di limitarla a determinate malattie trasmissibili.

Art. 68 Disposizioni in caso di pericoli particolari

In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica la competente autorità cantonale può in particolare:

a. limitare o vietare i riti di sepoltura e i funerali;

b. limitare o vietare il trasporto del cadavere.

Secondo il Cantone AR il trasporto e la sepoltura dei cadaveri dovrebbero essere disciplinati in modo completo dalla Confederazione, inclusa la possibilità della cremazione nel caso di cadaveri altamente contagiosi. Il Cantone FR chiede di inserire nell’elenco delle disposizioni la possibilità di ordinare un’autopsia qualora si sospetti che il decesso sia avvenuto a causa di una malattia trasmissibile. Il Cantone SZ domanda di inserire nell’elenco anche la cremazione. 3 Cantoni (GE, JU, NE) propongono in forma identica di inserire un capoverso supplementare, secondo il quale i

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