Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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medici che accertano il decesso di un paziente che costituisce un pericolo particolare per la salute pubblica, debbano informarne immediatamente l‘autorità cantonale competente.
Art. 69 Autorità competente per l’autorizzazione al trasporto
1 I Cantoni designano l’autorità responsabile di rilasciare la necessaria autorizzazione al tra-
sporto internazionale (carta di passo per cadavere).
2 L’UFSP tiene un elenco accessibile al pubblico di queste autorità.
Capoverso 1
Secondo FR, i Cantoni devono comunicare all’UFSP i dati di contatto dell’autorità competente.
Art. 72 Autorità competente per il controllo delle carte di passo per cadavere
1 Il controllo delle carte di passo per i cadaveri importati in Svizzera o in transito dalla Svizzera
incombe agli uffici doganali; ove si tratti di un’importazione, il controllo incombe inoltre alla competente autorità di polizia mortuaria.
2 In casi dubbi, gli uffici doganali si rivolgono a quest’ultima autorità.
Il Cantone ZH suggerisce di inserire un nuovo articolo 72 bisper concretizzare l’articolo 47 LEp (Lotta contro gli organismi) in riferimento ai vettori e di chiarire i punti di congiunzione con l’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA). Propone inoltre un nuovo articolo 72 terper concretizzare l’articolo 48 LEp (Disinfezione e disinfestazione) rispetto ai locali nei quali hanno soggiornato persone infette e rispetto agli animali che veicolano organismi trasmissibili pericolosi; a questo riguardo andranno chiariti i punti di congiunzione con la legge federale sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente LPAmb) e con la OEDA.
Titolo quinto: Provvedimenti di promozione
(Art. 50 LEp)
Art. 73 Domande di aiuti finanziari
1 Le domande di aiuti finanziari per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza naziona-
le per individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e per combatterle devono essere presentate all’UFSP.
2 Alla domanda devono essere allegati:
a. tutti i documenti necessari concernenti l’organizzazione, l’attività e la situazione finanziaria dell’organizzazione pubblica o privata da sostenere;
b. una descrizione del progetto da sostenere, in particolare le informazioni sullo scopo e sui vantaggi nonché un piano di finanziamento.
3 All’occorrenza l’UFSP può richiedere altri documenti.
N.I.E. esige che l’UFSP sostenga anche programmi di vaccinazione e studi alternativi. Zukunft.ch chiede di introdurre un nuovo capoverso, che sancisca l’erogazione di aiuti finanziari nell’ambito dell’HIV e delle altre malattie sessualmente trasmissibili unicamente se in tal modo non si favorisce né «l’imposizione di obiettivi sociopolitici» né provvedimenti le cui «basi psicologico-sessuali non siano scientificamente attendibili».
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