Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Per la SMCB l’attribuzione degli agenti terapeutici ai Cantoni dev’essere stabilita dall’UFSP insieme a rappresentanti dei medici, per esempio con la FMH, in quanto «oggi l’UFSP non dispone più dell‘ampia competenza medica necessaria».

Art. 63 Trasporto e distribuzione degli agenti terapeutici

(Art. 44 cpv. 2 LEp)

1 La Farmacia dell’esercito provvede alla fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60

ai Cantoni.

2 I Cantoni designano opportuni servizi di consegna e li comunicano alla Confederazione.

3 I Cantoni provvedono al tempestivo inoltro degli agenti terapeutici forniti.

Il Cantone FR chiede un’aggiunta riguardante il magazzinaggio conforme alle norme degli agenti terapeutici.

Art. 64 Costi del trasporto e della distribuzione di agenti terapeutici

1 La Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo

60 ai Cantoni.

2 I Cantoni si assumono i costi della distribuzione di questi agenti terapeutici al loro interno.

Il Cantone FR deplora che non siano stati menzionati i costi della produzione, dell’acquisto e del magazzinaggio e che manchino disposizioni sulla ripartizione dei costi.

Capoverso 2

Il Cantone BS ritiene che la presente disposizione sia contraria alla legge, in quanto è in contraddizione con l’articolo 73 LEp, secondo cui la Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 44 LEp.

Capitolo 3: Trasporto di merci

(Art. 45 LEp)

Art. 65

1 L’UFSP può disporre in particolare le seguenti misure per prevenire la diffusione di malattie

a livello internazionale con il trasporto di merci contaminate:

a. provvedimenti protettivi per il trasporto;

b. analisi sulle merci per accertare la presenza di determinati agenti patogeni nonché i me-

todi di analisi;

c. limitazioni o divieti all’importazione, il transito e l’esportazione di merci.

2 Può incaricare i Cantoni o l’Amministrazione federale delle dogane di eseguire i provvedi-

menti.

3 L’Amministrazione federale delle dogane fornisce all’UFSP, su richiesta, informazioni su tut-

te le circostanze determinanti per l’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 1, gli consente di consultare gli atti e lo mette immediatamente al corrente di fatti osservati al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione di merci.

Capoverso 1

Il Cantone BS chiede se in base al presente avamprogetto possa essere ordinato il sequestro o la distruzione di merci. Secondo il Cantone ZH occorre descrivere con maggiore precisione la

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