Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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In 7 prese di posizione (Cantoni LU e TI nonché, H+, pharmasuisse, SSIO, Swissnoso e USB) si propone di introdurre gli agenti terapeutici seguenti: antibiotici specifici (LU, SSIO, Swissnoso, USB), vaccini contro gli agenti infettivi che minacciano la salute pubblica (TI), vaccini contro la rabbia (H+), vaccini contro la poliomielite, il tifo e il morbillo (PharmaSuisse).
Art. 61 Lista delle priorità
(Art. 44 cpv. 2 LEp)
1 In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica e in una situazione di limitata
disponibilità di agenti terapeutici, il DFI può disciplinare l’attribuzione alla popolazione degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 con una lista di priorità. Tale lista è allestita in collaborazione con i Cantoni.
2 L’attribuzione è basata su criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze dell’economia nel
suo complesso e della società devono essere opportunamente considerate.
3 Con l’attribuzione deve essere garantita un’appropriata assistenza sanitaria della popolazio-
ne e devono essere salvaguardati servizi importanti. Possono essere privilegiati in particolare:
a. il personale medico e sanitario;
b. le persone per le quali una malattia comporta il pericolo di un decorso grave o un accresciuto rischio di complicanze;
c. le persone che operano nel settore della fornitura di beni di pubblica utilità, della salute, della sicurezza interna ed esterna, dei trasporti, delle comunicazioni o della fornitura di energia, acqua potabile o generi alimentari.
Capoverso 1
La SMCB propone un’aggiunta in virtù della quale l‘allestimento di una lista di priorità debba avvenire anche in collaborazione con l‘FMH.
Capoverso 2
La SMCB chiede di concretizzare le nozioni di «criteri medici ed etici» ed «esigenze dell’economia nel suo complesso e della società».
Capoverso 3 lettera b
Secondo SSIO, Swissnoso e l'USB in questo capoverso bisognerebbe menzionare esplicitamente anche coloro che assistono persone per le quali una malattia comporta il pericolo di un decorso grave o un accresciuto rischio di complicanze.
Capoverso 3 lettera c
Il Cantone BS propone di concretizzare l’espressione «fornitura di beni di pubblica utilità» e chiede di includervi anche la raccolta dei rifiuti perché importante nella prevenzione delle epidemie.
Art. 62 Attribuzione di agenti terapeutici ai Cantoni
(Art. 44 cpv. 2 LEp)
1 L’UFSP stabilisce, mediante contingenti, l’attribuzione degli agenti terapeutici di cui
all’articolo 60 ai Cantoni tenendo conto dell’entità della minaccia.
2 I contingenti sono definiti in collaborazione con i Cantoni e in base al loro effettivo fabbiso-
gno.
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