Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Il Cantone TI teme la penuria di medici con diploma di medicina tropicale nelle regioni periferiche e propone di introdurre un capoverso supplementare, ai sensi del quale l’UFSP può valutare un’autorizzazione eccezionale in caso di penuria di medici specializzati.
Art. 45 Domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione
1 La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata all’UFSP. 2 La domanda deve contenere i dati sulla qualifica dei medici di cui agli articoli 43 o 44.
3 L’UFSP inoltra la domanda al competente medico cantonale per una presa di posizione.
4 Informa il Cantone della decisione in merito all’autorizzazione.
Art. 46 Validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è valida per quattro anni.
2 Può essere rinnovata su richiesta. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere
presentata all’UFSP almeno sei mesi prima della scadenza. Deve contenere o confermare i dati di cui all’articolo 45.
Il Cantone SZ auspica che l’autorizzazione non sia limitata nel tempo.
Art. 49 Doveri del titolare dell’autorizzazione
1 Il titolare dell’autorizzazione a somministrare il vaccino contro la febbre gialla è tenuto a:
a. rilasciare il certificato internazionale di vaccinazione conforme al modello di cui
all’allegato 6 RSI, firmato e provvisto del timbro ufficiale;
b. notificare all’UFSP qualunque cambiamento d'indirizzo e dell’attività.
2 L’UFSP informa del cambiamento d'indirizzo e dell’attività il medico cantonale competente.
Secondo il Cantone LU i cambiamenti d’indirizzo andrebbero comunicati direttamente al Cantone.
Titolo quarto: Lotta
I Cantoni FR e VS propongono attraverso due prese di posizione identiche di introdurre un capitolo supplementare sui provvedimenti particolari da adottare per gli ambienti e i contatti, nel caso di determinate malattie trasmissibili, per esempio per disciplinare il regime di quarantena per il morbillo o la pertosse e la chemioprofilassi per i meningococchi invasivi o la pertosse.
Capitolo 1: Provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori
FMH e CMPR chiedono attraverso pareri identici di precisare all’inizio del Capitolo che il rilevamento dei dati personali in questo Capitolo si riferisce a una situazione epidemica. GSG chiede l’introduzione di disposizioni a tutela della confidenzialità dei dati personali da rilevare.
Art. 54 Visita medica
(Art. 41 cpv. 2 lett. e LEp)
La visita medica al momento dell’entrata o dell’uscita dalla Svizzera non è invasiva. Comprende in particolare:
a. la misurazione della temperatura;
b. la diagnosi a vista;
c. l'esame cutaneo superficiale;
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