Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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d. lo striscio faringeo.

Il Cantone SZ chiede che in casi particolari sia possibile procedere anche a prelievi di sangue.

Art. 56 Preparazione aziendale degli esercenti di aeroporti

(Art. 42 cpv. 1 e 2 LEp)

1 Gli esercenti di aeroporti con traffico internazionale di linea e charter sono tenuti ad appron-

tare le risorse aziendali e di personale necessarie all’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 41 LEp. I provvedimenti preparatori sono adottati nel quadro delle possibilità dell’impresa.

2 Le risorse riportate all’allegato 1 B RSI devono essere approntate dagli aeroporti nazionali di

Zurigo e Ginevra.

Il Cantone TI è del parere che l’avamprogetto «lasci una lacuna pericolosa» per le piccole imprese e propone di assoggettarle all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei costi o di concordare congiuntamente provvedimenti preparatori.

Art. 58 Medico aeroportuale di confine

1 Negli aeroporti con traffico internazionale di linea e charter l’UFSP impiega un medico aero-

portuale di confine per la preparazione e l’attuazione di provvedimenti per i viaggiatori in arrivo o in partenza.

2 Il medico aeroportuale di confine è responsabile dell’accettazione e dell’inoltro delle dichia-

razioni dei piloti di aeromobili e dell’attuazione dei provvedimenti ordinati dall’UFSP.

3 Nel caso specifico dispone, per i viaggiatori in arrivo o in partenza che sono malati, sospetti

malati, contagiati o sospetti contagiati o che espellono agenti patogeni, i provvedimenti necessari di cui all’articolo 41 capoversi 2 e 3 LEp oppure garantisce il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato.

4 Coordina i provvedimenti con i competenti servizi aeroportuali e, se necessario, con il medi-

co cantonale responsabile.

Il Cantone BS fa notare che l’indennizzo finanziario dei medici aeroportuali concordato contrattualmente con l’UFSP non è sufficiente per la totalità delle prestazioni richieste e chiede di tenerne conto nella formulazione definitiva. Il Cantone SO sottolinea che la maggior parte di queste prestazioni non è prevista ai sensi della LAMal e domanda di regolamentare l’assunzione dei costi.

Capitolo 2: Agenti terapeutici

Art. 60 Approvvigionamento con agenti terapeutici

(Art. 44 cpv. 1 LEp)

Il Consiglio federale assicura la disponibilità in particolare dei seguenti agenti terapeutici:

a. vaccino contro l’influenza pandemica;

b. vaccino contro il vaiolo;

c. antitossina difterica;

d. antitossina botulinica;

e. immunoglobulina contro la rabbia.

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