Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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d. lo striscio faringeo.
Il Cantone SZ chiede che in casi particolari sia possibile procedere anche a prelievi di sangue.
Art. 56 Preparazione aziendale degli esercenti di aeroporti
(Art. 42 cpv. 1 e 2 LEp)
1 Gli esercenti di aeroporti con traffico internazionale di linea e charter sono tenuti ad appron-
tare le risorse aziendali e di personale necessarie all’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 41 LEp. I provvedimenti preparatori sono adottati nel quadro delle possibilità dell’impresa.
2 Le risorse riportate all’allegato 1 B RSI devono essere approntate dagli aeroporti nazionali di
Zurigo e Ginevra.
Il Cantone TI è del parere che l’avamprogetto «lasci una lacuna pericolosa» per le piccole imprese e propone di assoggettarle all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei costi o di concordare congiuntamente provvedimenti preparatori.
Art. 58 Medico aeroportuale di confine
1 Negli aeroporti con traffico internazionale di linea e charter l’UFSP impiega un medico aero-
portuale di confine per la preparazione e l’attuazione di provvedimenti per i viaggiatori in arrivo o in partenza.
2 Il medico aeroportuale di confine è responsabile dell’accettazione e dell’inoltro delle dichia-
razioni dei piloti di aeromobili e dell’attuazione dei provvedimenti ordinati dall’UFSP.
3 Nel caso specifico dispone, per i viaggiatori in arrivo o in partenza che sono malati, sospetti
malati, contagiati o sospetti contagiati o che espellono agenti patogeni, i provvedimenti necessari di cui all’articolo 41 capoversi 2 e 3 LEp oppure garantisce il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
4 Coordina i provvedimenti con i competenti servizi aeroportuali e, se necessario, con il medi-
co cantonale responsabile.
Il Cantone BS fa notare che l’indennizzo finanziario dei medici aeroportuali concordato contrattualmente con l’UFSP non è sufficiente per la totalità delle prestazioni richieste e chiede di tenerne conto nella formulazione definitiva. Il Cantone SO sottolinea che la maggior parte di queste prestazioni non è prevista ai sensi della LAMal e domanda di regolamentare l’assunzione dei costi.
Capitolo 2: Agenti terapeutici
Art. 60 Approvvigionamento con agenti terapeutici
(Art. 44 cpv. 1 LEp)
Il Consiglio federale assicura la disponibilità in particolare dei seguenti agenti terapeutici:
a. vaccino contro l’influenza pandemica;
b. vaccino contro il vaiolo;
c. antitossina difterica;
d. antitossina botulinica;
e. immunoglobulina contro la rabbia.
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