Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Titolo sesto: Organizzazione e procedura
Capitolo 1: Medici cantonali
(Art. 53 LEp)
Art. 75 Presupposti per assumere l’incarico
1 Chi intende assumere l’incarico di medico cantonale nell’ambito dei compiti previsti dalla
legge sulle epidemie deve poter provare di possedere:
a. un diploma federale o estero riconosciuto di medico secondo la legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed); e
b. un titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento ai sensi della LPMed4.
2 Il medico cantonale deve dimostrare di conoscere l’epidemiologia e la lotta contro le malattie
trasmissibili.
Capoverso 2
Il Cantone TG approva esplicitamente che vengano richieste queste conoscenze, mentre AR chiede che esse siano «auspicabili» ma non vincolanti, adducendo la stessa motivazione di altri 3 Cantoni (LU, SZ, UR) che chiedono lo stralcio della disposizione perché complicherebbe inutilmente il reclutamento di medici cantonali. Dal canto suo, SGPG chiede conoscenze supplementari in ambito giuridico e di educazione civica.
Art. 76 Obblighi
Il medico cantonale partecipa alle formazioni approfondite organizzate dall’UFSP e dall’Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS) nell’ambito delle malattie trasmissibili.
BL e CDS approvano esplicitamene questa disposizione. I Cantoni AR e LU la considerano sproporzionata (LU) o un’ingerenza nella sovranità cantonale (AR) e ne chiedono lo stralcio. Il Cantone ZH e Swiss TPH auspicano una maggiore cooperazione dei medici cantonali con le università e le istituzioni della sanità pubblica per l’integrazione del lavoro accademico e pratico e caldeggiano un'incentivazione in tal senso da parte della Confederazione.
Capitolo 2: Organo di coordinamento
(Art. 54 LEp)
Il Cantone FR chiede di precisare in una prima fase i ruoli degli attori dei previsti organi di coordinamento. Swiss TPH, pur accogliendo le disposizioni per il coordinamento tra le autorità federali e cantonali e la forte leadership della Confederazione, auspica che questi aspetti siano concretizzati al di là degli organi di coordinamento previsti, in particolare nell’ottica di una buona comunicazione interna come presupposto per una posizione coerente nella collaborazione con i Cantoni.
Art. 79 Composizione dell’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie
L’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie si compone di:
a. due rappresentanti dell’UFSP;
b. sei medici cantonali;
3RS 811.11
4RS 811.11
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