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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine

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Sostituzione di espressioni

1Negli articoli 11 capoversi 1 e 3, 11b capoverso 1, 11c capoverso 1, 13 capoverso 1, 14, 15 capoversi 4 e 5, 16 capoverso 3 lettera a e capoverso 4, 20 capoverso 4, 21 capoverso 1, 22 capoverso 4, 24 capoverso 5, 24b, 24e capoverso 1, 27d capoversi 2 e 3, 28 capoverso 1, 35a capoverso 3, 66 capoversi 2 e 4, 67 capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2, 74 capoverso 1, 76 capoverso 3, 78 capoverso 1bis, 80 capoversi 4 e 5, 81 capoverso 2, 91 capoverso 3, 93 capoverso 4, 105 capoverso 4, 115 capoverso 6, 120 capoverso 1, 151d capoversi 5 e 7, 151h capoverso 2 e nell’allegato 3 numero 1 il termine «autorità d’ammissione» è sostituito con il termine «autorità cantonale».

2Negli articoli 24f capoverso 2, 25 capoverso 2 lettera a numero 2, 26 capoverso 1, 28 capoverso 3, 29 capoverso 4, 32, 44 capoverso 4, 45 capoverso 4, 74 capoverso 5, 75 capoverso 4, 80 capoverso 1 lettera a e capoverso 3, 81 capoverso 1, 87 capoversi 2 e 5, 92 capoverso 1, 93 capoverso 5, 94 capoverso 3, 95 capoversi 3-5, 109, 143 capoverso 3, 145 capoverso 5, 150 capoverso 4, 151 capoversi 1 e 5, 151a capoverso 2 e nell’allegato 2 cifra II il termine «autorità» è sostituito con il termine «autorità cantonale».

3Nell’articolo 36 capoverso 1 il termine «autorità amministrativa» è sostituito con il termine «autorità».

4Nella rubrica dell’articolo 123 l’espressione «autorità competenti in materia di circolazione stradale» è sostituita con il termine «autorità cantonali».

5Nell’articolo 123 capoverso 1 l’espressione «competenti in materia di circolazione stradale» è cancellata.

6Nell’articolo 123 capoversi 2 e 3 l’espressione «competente in materia di circolazione stradale» è sostituita con l’aggettivo «cantonale».

7Nel capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991 l’espressione «all’autorità cantonale competente» è sostituita con l’espressione «alle autorità cantonali competenti».

8Nel capoverso 1 delle disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991 il termine «autorità amministrative» è sostituito con il termine «autorità».

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c–f

1Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni ed espressioni:

c. autorità cantonale: uffici cantonali della circolazione stradale, uffici cantonali del controllo dei veicoli a motore e autorità cantonali incaricate delle misure amministrative;

d. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;

e. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;

f. VfV: Associazione svizzera per la psicologia del traffico.