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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine

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5Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse a circolare soltanto previo rapporto favorevole di uno specialista con titolo di perfezionamento in neurologia.

Art. 11abisRisultato delle visite non concludente

Se le visite di cui all’articolo 11a non consentono di giungere a un risultato concludente sull’idoneità alla guida, il medico dell’autorità cantonale può richiedere che un medico con un’autorizzazione di livello superiore esegua una visita complementare.

Art. 11aterContestazione del risultato della visita

1Se non concorda con il risultato delle visite di cui all’articolo 11a, la persona visitata può richiedere di sottoporsi a una visita complementare eseguita da un medico che possiede un’autorizzazione di livello superiore.

2Se non concorda con il risultato della visita eseguita da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4, la persona visitata può richiedere una superperizia rilasciata da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4.

Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva, lett. a–d, e cpv. 2

1L’autorità cantonale esamina se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre (art. 5a segg.) o un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in combinato disposto con l’art. 11a cpv. 1). Essa:

a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico che possieda almeno l’autorizzazione di livello 3 qualora nutra dubbi circa l’idoneità medica a condurre veicoli a motore;

b. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico che possieda un’autorizzazione secondo l’articolo 52 qualora nutra dubbi circa l’attitudine caratteriale a condurre veicoli a motore;

c. invita il richiedente, conformemente all’articolo 11a capoverso 1, a farsi visitare da un medico che possieda almeno l’autorizzazione di livello 2;

d. sente un richiedente minorenne oppure un richiedente sotto tutela o sotto curatela generale, nonché il suo rappresentante legale, tutore o curatore, se quest’ultimo rifiuta la firma sul modulo di richiesta;

2Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l’autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti che concernono l’idoneità alla guida della persona da visitare.

Art. 11c cpv. 3

3Le perizie e i rapporti devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni, se redatti da un medico che possiede l’autorizzazione dei livelli 1−4 o da uno psicologo del traffico che possiede un’autorizzazione secondo l’articolo 52 e se non risalgono a più di tre mesi prima.