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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine

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Art. 24b cpv. 1, terzo periodo e cpv. 2, primo periodo

1… L’autorità cantonale può rinunciare all’attestato di partecipazione se l’organizzatore del corso le conferma per via elettronica che il richiedente ha frequentato i due giorni di corso.

2Se non ha frequentato la formazione complementare durante il periodo di prova e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, il titolare della licenza di condurre in prova può recuperare la formazione complementare entro un termine di due anni dalla data di scadenza della licenza di condurre. …

Art. 24f cpv. 2, terzo periodo

2…. Fatto salvo l’articolo 24h capoverso 2, le persone domiciliate all’estero ricevono soltanto un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.

Art. 24g cpv. 2

2Abrogato.

Art. 24h Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all’estero

1Alle persone che, conformemente all’articolo 42 capoverso 3bislettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico in materia di circolazione stradale (art. 27 cpv. 1 lett. a e b).

2Se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l’attestato di cui all’articolo 24f capoverso 2 come prova dell’autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera, l’autorità cantonale può, su richiesta, rilasciare una licenza di condurre svizzera valida al massimo cinque anni.

3Se il nuovo Stato di domicilio riconosce la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che venga rilasciata una licenza di condurre nazionale, in caso di perdita o scadenza della prima licenza di condurre svizzera l’autorità cantonale ne rilascia, su richiesta, una seconda valida al massimo cinque anni.

Titolo prima dell’art. 26

12a Obblighi di annunciare ed esami di verifica periodici dell’idoneità alla guida

Art. 27 Esami medici periodici in materia di circolazione stradale

1Sono tenuti a sottoporsi a un esame medico periodico in materia di circolazione stradale:

a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d’età, ogni cinque anni, e successivamente ogni tre anni:

1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1,

2. i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25;

b. i titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, ogni due anni;