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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine

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c. i titolari di una licenza che soffrono o hanno sofferto di gravi ferite dovute a incidenti o a gravi malattie.

2Gli esami di verifica devono essere eseguiti da medici che possiedono l’opportuna autorizzazione secondo l’articolo 47 capoverso 2.

3L’autorità cantonale può:

a. su richiesta di un medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b e limitare la durata di validità della licenza di condurre fino al successivo esame medico periodico in materia di circolazione stradale, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoporrà volontariamente ai più frequenti esami medici in materia di circolazione stradale;

b. in altri casi giustificati, ordinare esami medici periodici in materia di circolazione stradale.

4Gli esami medici periodici in materia di circolazione stradale sono eseguiti conformemente agli allegati 2 e 2a.

5Il risultato degli esami è comunicato all’autorità cantonale mediante un modulo secondo l’allegato 3. Se l’esame della vista deve essere eseguito da un oftalmologo (all. 1 n. 1.1), il risultato è comunicato con il modulo secondo l’allegato 3a.

6L’autorità cantonale può ordinare che la portata di un esame medico in materia di circolazione stradale sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli secondo gli allegati 2, 2a e 3.

7Su richiesta, l’autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti concernenti l’idoneità della persona da visitare a condurre veicoli a motore.

Art. 27bisRisultato dell’esame di verifica non concludente

1Se l’esame di verifica eseguito sul titolare di licenza di condurre che ha compiuto 70 anni non gli consente di giungere a un risultato concludente sull’idoneità alla guida, il medico dell’autorità cantonale può richiedere che un medico con l’autorizzazione di livello 3 esegua un esame complementare.

2Nei casi di cui all’articolo 27 lettere a e c, se il risultato dell’esame non è concludente, il medico dell’autorità cantonale può richiedere che un medico con un’autorizzazione di livello superiore esegua un esame complementare.

3Se neppure l’esame complementare di cui al capoverso 1 o 2 consente di eliminare ogni dubbio sull’idoneità alla guida, l’autorità cantonale ordina che un medico con l’autorizzazione di livello 4 esegua un esame in materia di circolazione stradale.

4Se l’esame eseguito da un medico che possiede l’autorizzazione di livello 4 non consente di giungere a un risultato concludente sull’idoneità alla guida, l’autorità cantonale può, su richiesta del medico incaricato dell’esame, ordinare una corsa di controllo con l’accompagnamento del medico.

5Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l’esperto della circolazione le revoca sul posto la licenza di condurre e la trasmette all’autorità incaricata delle misure amministrative.