Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
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fattore positivo. Poiché con la LSIn viene introdotta una procedura di sicurezza relativa alle aziende unitaria per il settore militare e civile e che il servizio specializzato potrà rilasciare attestazioni di sicurezza ufficiali relative alle aziende nel contesto internazionale, ciò rafforzerà la competitività delle imprese svizzere nell’ambito delle procedure di aggiudicazione all’estero.
Il CP e la CVAM constatano che, oltre a non costituire un ostacolo maggiore per gli attori economici, il capitolo 4 dell’avamprogetto della LSIn (art. 56 a 79) concernente la procedura di sicurezza relativa alle aziende tende a rafforzare i principi dell’obiettività, dell’equità, della trasparenza e della certezza del diritto, nonché a consolidare il diritto di essere sentito e la protezione giuridica delle aziende svizzere quando intendono ottenere l’assegnazione di un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza connesso a un acquisto pubblico della Confederazione. Infine, la possibilità prevista dall’articolo 57 capoverso 1 lettera b LSIn che le autorità federali competenti rilascino un’attestazione di sicurezza ufficiale alle aziende che hanno sede in Svizzera e si candidano per mandati di autorità estere o internazionali, rafforzerà la competitività delle aziende svizzere.
Insecor approva un disciplinamento chiaro e uniforme della procedura di sicurezza relativa alle aziende.
Per il Consiglio dei PF nell’avamprogetto della LSIn non è chiaro quando un mandato va considerato sensibile dal profilo della sicurezza e quando no: mentre nell’articolo 62 segg. LSIn si precisa che il servizio specializzato SA deve valutare l’idoneità di un’azienda, nell’avamprogetto non è chiaro quale autorità è incaricata di valutare se il mandato stesso va considerato sensibile o non sensibile dal profilo della sicurezza. L’assenza di una chiara ripartizione delle competenze a tale riguardo lascia troppo spazio a decisioni arbitrarie. Il tenore attuale dell’articolo 59 LSIn suggerisce, in particolare, che un’autorità o un’organizzazione assoggettata potrebbe decidere autonomamente se un determinato mandato è sensibile o non è sensibile dal profilo della sicurezza. Se si lascia loro tale valutazione, senza la possibilità di basarsi su un controllo da parte delle autorità federali di sicurezza, occorre garantire che non subiscano svantaggi nel caso in cui più tardi insorgano situazioni problematiche. Il Consiglio dei PF propone che nella legge si indichi chiaramente quale autorità procede alla valutazione e a chi un’organizzazione può rivolgersi per far verificare se un mandato va considerato sensibile o non sensibile dal profilo della sicurezza. La relativa decisione dovrebbe essere impugnabile nel caso in cui l’organizzazione interessata non possa decidere autonomamente e non dovesse essere d’accordo con detta decisione. I criteri che determinano l’assoggettamento all’esecuzione di una procedura di sicurezza relativa alle aziende vanno inoltre chiaramente stabiliti e occorre fissare una durata massima (breve) della procedura di sicurezza relativa alle aziende al fine di evitare ritardi sproporzionati nell’assegnazione dei mandati.
Articolo 62 segg. Idoneità delle aziende in relazione alla sicurezza delle informazioni
Per il Consiglio dei PF la valutazione dell’idoneità secondo l’articolo 62 segg. LSIn deve avvenire, idealmente, prima della messa a concorso di un mandato e la dichiarazione di sicurezza aziendale secondo l’articolo 69 LSIn dovrebbe essere parimenti rilasciata prima di tale messa a concorso secondo la legislazione in materia di appalti. In caso contrario, con uno svolgimento a posteriori di un controllo di sicurezza e dell’idoneità di un’azienda annunciatasi nell’ambito di un bando di concorso, sussiste il rischio che, se ottiene il mandato nell’ambito della procedura d’aggiudicazione, tale azienda non possa svolgerlo in caso di esito negativo del controllo di sicurezza. Pertanto, il Consiglio dei PF propone di integrare nella LSIn una disposizione di diritto specifica che stabilisca, nel caso di un controllo di sicurezza negativo e di un conseguente impedimento o scioglimento di un contratto, che l’azienda non ha alcun diritto a un’indennità, indipendentemente dal fatto che tale controllo abbia o non abbia avuto luogo prima o dopo una procedura d’aggiudicazione. Ciò deve valere anche quando, nel caso di un esito negativo di un controllo di sicurezza relativo alle persone, un contratto è sciolto o non può essere stipulato.