Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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necessari adeguamenti di legge per attuare i seguenti quattro degli undici obiettivi16 definiti dalla Politica forestale 2020:
protezione dagli organismi nocivi,
cambiamenti climatici (ridurne al minimo l’impatto e adattamento),
sfruttamento del potenziale di legno disponibile,
biodiversità.
Questi obiettivi non sono per niente sanciti nella legge forestale (cambiamenti climatici) oppure non lo sono a sufficienza (sfruttamento del potenziale di legno disponibile e protezione dagli organismi nocivi, biodiversità). Sono in particolare necessari anche sufficienti mezzi finanziari per attuarli (protezione dagli organismi nocivi e cambiamenti climatici).
Senza migliorare la prevenzione e la lotta contro i pericoli biotici sussiste il pericolo che le prestazioni della foresta di protezione vengano minate in misura crescente da organismi nocivi (estranei ai boschi di protezione). Verrebbero messe a rischio anche ulteriori prestazioni del bosco (p. es. produzione di legname, pozzo di CO2, svago) e, in casi estremi, perfino la conservazione del bosco in una regione infestata da organismi nocivi. I danni e l’impatto finanziario sarebbero di grande entità e più elevati rispetto a un intervento tempestivo.
Senza le misure di adattamento climatico, a lungo termine non sarebbero garantite importanti prestazioni del bosco, come ad esempio la protezione contro i pericoli naturali. Sarebbero da attendersi anche ripercussioni negative sull’economia forestale e del legno. Mezzi finanziari di entità insufficiente potrebbero avere come conseguenza un ritardo nell’attuazione delle necessarie misure di adattamento. I rischi connessi ai cambiamenti climatici (danni da tempesta, incendi di boschi, foreste di protezione instabili ecc.) aumenterebbero in misura sproporzionata e porterebbero a danni conseguenti maggiori. In virtù dell’articolo 77 capoverso 1 Cost., la Confederazione è tenuta a preservare le funzioni protettive, economiche e ricreative delle foreste in Svizzera. Per adempiere tale compito sono imprescindibili le presenti misure di adattamento climatico.
Senza il rafforzamento della promozione del legno viene meno un importante provvedimento della Confederazione per raggiungere l’obiettivo di una politica forestale integrale, ma anche di una politica climatica ed energetica efficiente. La funzione economica della foresta di cui all’articolo 77 capoverso 1 Cost., adempiuta soltanto se viene effettivamente utilizzata la materia prima legno17, perderà ulteriormente di importanza e l’obiettivo dello sfruttamento sostenibile del potenziale di legno disponibile rimarrà irrealizzabile. A lungo termine verrebbe messa in dubbio la gestione delle foreste, che garantisce l’adempimento delle funzioni protettive, economiche e ricreative delle foreste sancito nella Costituzione federale (art. 77 cpv. 1 Cost.).
16 Sfruttare in maniera sostenibile il potenziale di legno disponibile, cambiamenti climatici (riduzione e adattamento), garantire la funzione protettiva del bosco, preservare e migliorare in maniera mirata la biodiversità, mantenere la superficie forestale, migliorare la capacità produttiva dell'economia forestale, proteggere i suoli forestali, l'acqua potabile e la vitalità degli alberi, proteggere il bosco dagli organismi nocivi, garantire l'equilibrio bosco-selvaggina, le attività del tempo libero e di svago non danneggiano il bosco, formazione, ricerca e trasferimento di conoscenze
17 FF 1988 III 152