Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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garanzia della selvicoltura rispettosa della natura grazie a nuove prescrizioni in materia di gestione, non sono parte del progetto. Nel frattempo, le disposizioni riguardanti la superficie forestale sono già state sottoposte a revisione. Si procederà a modifiche soltanto là dove esse risultino imprescindibili per attuare i principali obiettivi della Politica forestale 2020 o per ragioni formali. Principalmente, vengono proposti i seguenti adeguamenti:
Promozione del legno: da decenni il bosco svizzero è utilizzato in misura inferiore alla sua capacità di rigenerazione. Poiché la Svizzera ha una delle riserve di legname più elevate rispetto al resto d’Europa, un maggiore utilizzo della materia prima indigena e vettore energetico legno da un lato è utile e auspicato sotto il profilo della politica energetica e climatica e, dall’altro, anche necessario per garantire una gestione sostenibile delle foreste. Un maggiore utilizzo del legno non è inoltre in contraddizione con un’elevata biodiversità nella foresta, bensì ne risultano anche preziose sinergie (p. es. boschi radi ricchi di specie, mosaico di popolamenti). Con una nuova disposizione per promuovere il legno (art. 34a [nuovo]) vengono migliorate le condizioni quadro della sua utilizzazione. Il Consiglio federale rinuncia per contro a promuovere strutture di raccordo al di fuori delle foreste di protezione (ottimizzazione e adeguamento alla moderna tecnica di raccolta del legname). Quanto all’impiego del legno nel settore degli acquisti pubblici, a livello amministrativo la Confederazione verificherà ed eventualmente adeguerà le condizioni dei bandi.
Adattamento ai cambiamenti climatici: la rapidità dei cambiamenti climatici rischia di mettere a dura prova i processi di adattamento naturali nella foresta. In particolare, nella foresta di protezione, ma anche in altre aree forestali sono perciò necessarie misure di adattamento con un orientamento a lungo termine quali la rigenerazione anticipata di popolamenti instabili e la cura dei giovani popolamenti adattata, nonché i corrispettivi incentivi finanziari da parte della Confederazione. I provvedimenti devono sostenere la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni in maniera duratura anche in condizioni climatiche mutate (art. 28a [nuovo]).
Prevenzione e lotta contro i pericoli biotici: i pericoli biotici per il bosco, ad esempio dovuti a parassiti importati come il tarlo asiatico del fusto o il cinipide galligeno del castagno, sono in aumento, ad esempio a causa della forte crescita del traffico merci internazionale. Simili parassiti possono pregiudicare le prestazioni della foresta e mettere in grave pericolo quest’ultima nelle sue funzioni. La normativa vigente è in parte lacunosa e perciò insufficiente per combattere o gestire adeguatamente i pericoli biotici. Con i cambiamenti proposti della sezione Prevenzione e riparazione dei danni alle foreste, laddove necessario l’attuale normativa per prevenire e combattere i pericoli biotici verrà completata, resa concreta e sancita a livello legislativo conformemente agli articoli 26 e 27 LFo e all’ordinanza del 27 ottobre 201010 sulla protezione dei vegetali (OPV). Inoltre, con il nuovo articolo 37a LFo viene reso possibile il finanziamento, urgentemente necessario, delle misure di prevenzione e di lotta al di fuori delle foreste di protezione, revocando così in questo settore la distinzione che si opera nell’ambito del diritto ai sussidi tra foresta di protezione e foresta non di protezione.
Ulteriori adeguamenti: le modifiche in relazione con la biodiversità forestale (art.
38) risultano dalle disposizioni di adattamento ai cambiamenti climatici e portano a
10 RS 916.20