Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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una chiara distinzione della promozione nell’ambito di detta biodiversità. Non si costituisce alcuna nuova fattispecie di promovimento.
Nel progetto vengono poi ripresi adeguamenti formali che migliorano l’armonizzazione con altre legislazioni. Vengono inoltre presentate singole modifiche nei settori della sicurezza sul lavoro, che erano incontestate nel progetto del 2008 ma che erano rimaste in sospeso a motivo della decisione di non entrata in materia del Parlamento.
Dopo un esame approfondito, occorre rispondere negativamente alla questione sollevata nella Politica forestale 202011 di un adattamento sul piano giuridico per quanto riguarda i rischi di responsabilità dei proprietari di bosco nel caso di pericoli tipici legati al bosco. Una modifica dell’attuale sistema di responsabilità (art. 41, 55 e 58 CO12, art. 679 e 684 CC13 e altre basi della responsabilità) sposterebbe i rischi di responsabilità in modo unilaterale o a carico dei proprietari di foreste oppure a carico degli utenti del bosco; un completamento inerente alla responsabilità civile dell’articolo 699 CC, che (tra l’altro) disciplina il libero accesso alla foresta, condurrebbe a problemi di delimitazione rispetto alle norme in materia di responsabilità vigenti e quindi non a una maggiore certezza del diritto. Non necessariamente la si potrebbe conseguire precisando semplicemente il sistema di responsabilità; in particolare non sarebbero disponibili per un elenco esaustivo né i pericoli tipici legati al bosco né eventuali obblighi di diligenza e di condotta legati al bosco.
Conformemente alla politica forestale 202014 e alla risposta del Consiglio federale alla mozione 11.4164, è stata considerata l’istituzione di un Fondo per il clima e il bosco, per poter monetizzare la prestazione fornita dal bosco in termini di capacità di assorbimento di CO2. Quale fonte di finanziamento si è in particolare verificata la possibilità di utilizzare per suddetto Fondo una parte della tassa sul CO2 dell’articolo 29 segg. della legge del 23 dicembre 201115 sul CO2. Il Consiglio federale ritiene tuttavia problematica una simile destinazione vincolata parziale, poiché introducendo questa tassa si prospetterebbe un rimborso alla popolazione che non andrebbe compromessa da un’ulteriore destinazione vincolata parziale. Inoltre, l’intera destinazione vincolata parziale non può superare un terzo delle entrate complessive affinché la tassa venga attuata in maniera conforme alla Costituzione.
Sulla base di un esame dell’efficacia svolto nel 2003 dal Controllo federale delle finanze, è stata esaminata una centralizzazione presso la Confederazione del credito d’investimento (art. 40 LFo). Secondo il Consiglio federale la vigente esecuzione decentralizzata affidata ai Cantoni offre maggiori vantaggi. Pertanto si rinunca alla centralizzazione.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Il progetto si basa sulla Politica forestale 2020, approvata il 31 agosto 2011 dal Consiglio federale, e che sostituiva quello che fino ad allora era stato la base della politica forestale, il Programma forestale (PF-CH) del 2004. Sono obbligatoriamente
11 FF 2011 7753, 7767
12 RS 220
13 RS 210
14 FF 2011 7763
15 RS 641.71