Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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l’intervento e l’utilità attesa. L’eliminazione integrale di una vasta area boschiva sarebbe ammessa soltanto se consentisse di attenuare notevolmente una presumibile forte minaccia alla foresta da parte di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Capoverso 2: il capoverso 2 obbliga i detentori di fondi a collaborare con l’SFF e l’SFC e a seguirne le istruzioni. Poiché combattere gli organismi nocivi nella foresta può essere assai costoso, tale obbligo va messo nella legge (art. 36 Cost.). Per combattere gli organismi nocivi nelle colture agricole, che di solito è meno oneroso, basta per contro il disciplinamento a livello di ordinanza sancito nell’articolo 43 OPV. Oltre ai proprietari di fondi, sono considerati detentori di fondi anche gli affittuari di parcelle di bosco.
Capoverso 3: oltre a combattere contro gli organismi nocivi (cpv. 2), i detentori possono anche essere tenuti a ricostituire la foresta se questa è sensibilmente pregiudicata nelle sue funzioni.
2.4.3 Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici
La foresta e le sue prestazioni sono ampiamente interessate dai cambiamenti climatici. Con l’assorbimento di CO2 la foresta contribuisce a limitare l’impatto dei cambiamenti climatici. D’altra parte, gli stessi mutamenti climatici avranno forti ripercussioni sugli ecosistemi forestali. È da prevedere un incremento di eventi estremi, come tempeste e periodi di canicola, e altri influssi dannosi. Aumentano i pericoli quali gli incendi di boschi e i danni provocati da insetti. L'evoluzione avverrà probabilmente a una velocità superiore alla capacità naturale di adattamento di piante e boschi. Sono perciò necessarie misure di adattamento preventive.
Infatti, gli alberi che stanno nascendo oggi vivranno in un clima fortemente mutato già a metà della loro vita. Perciò già adesso, mediante la cura del bosco giovane, si deve accrescere la resistenza e la capacità di adattamento della foresta, per conseguire giovani popolamenti stabili e adatti alle future ubicazioni. Nei popolamenti forestali instabili e sensibili al clima occorrono adattamenti mirati per ottenere una rinnovazione adeguata e sufficiente. Questi investimenti sono necessari per prevenire futuri danni e i relativi costi, nettamente maggiori.
Art. 28a (nuovo) Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici
Con l’articolo 28a (nuovo) viene sancito il principio che la Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti preventivi ai fini dell’adattamento della foresta ai cambiamenti climatici che contribuiscono al mantenimento a lungo termine di tutte le funzioni della foresta. I rispettivi sussidi vengono accordati in conformità con l’articolo 38b (nuovo).
2.5 Capitolo 5: Provvedimenti promozionali
2.5.1 Sezione 1: Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati
Art. 29 Compiti formativi della Confederazione
Capoverso 1: questa disposizione corrisponde in sostanza all’attuale articolo 29 capoverso 1. L’alta vigilanza sull’esecuzione della formazione professionale è già