Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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Capoverso 2 lettere a – e: per la gestione dei pericoli biotici viene introdotta una strategia graduata. Essa segue il piano su come procedere dell’Unione europea (UE), che vuole colmare le lacune relative alla lotta contro le specie esotiche invasive, «sviluppando uno strumento legislativo specifico» entro il 201236,37. La strategia comprende, nello specifico, provvedimenti nei seguenti settori:
a) eradicare rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati,
b) contenere gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli,
c) sorvegliare, eradicare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della foresta.
Sono prioritari i provvedimenti preventivi (prevenire l’importazione e sorvegliare il territorio). Se attuati correttamente, presentano un rapporto positivo tra costi e utilità. È di massima importanza eradicare immediatamente i nuovi organismi nocivi accertati, poiché la loro diffusione fa aumentare di molto i costi per combatterli e ne rende di fatto impossibile eradicarli (lett. a). Nei casi in cui un organismo nocivo si è radicato, occorre determinare sulla base di una valutazione tra i costi e i benefici se occorre prendere provvedimenti di contenimento (lett. b). La lettera c della nuova normativa consente in generale, di adottare provvedimenti anche al di fuori delle superfici boschive, per esempio in aziende orticole o negli «spazi verdi pubblici» (giardini, parchi, superfici di compensazione ecologica nei centri abitati), dove finora le competenze erano disciplinate in modo poco chiaro. Come per i provvedimenti all’interno della foresta, anche fuori di essa sono prioritari i provvedimenti preventivi efficienti. Può essere tolta la limitazione a malattie e parassiti che rischiano di mettere in pericolo la foresta su tutto il territorio, applicata sinora ai provvedimenti al di fuori delle superfici boschive, di piante fuori della foresta (art. 26 cpv. 2), poiché il capoverso 2 garantisce un approccio che rispetta il principio di proporzionalità.
La formulazione relativamente aperta (lett. a – c) consente all’autorità esecutiva di considerare nel singolo caso le situazioni assai variegate esistenti negli organismi nocivi (conformemente all’art. 26 cpv. 1 lett. b). Quando verranno ordinati i provvedimenti di cui alle lettere a – c, occorrerà considerare quale misura di riferimento anche il futuro quadro giuridico dell’UE.
Per ragioni di costituzionalità (art. 26 i. c. d. con l’art. 36 Cost.) è necessaria una sufficiente base legale affinché la Confederazione e i Cantoni possano procedere ai menzionati interventi nella proprietà altrui per eradicare gli organismi nocivi. I detentori di alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi, devono accettarne l’isolamento, il trattamento o la distruzione o, su istruzione delle autorità competenti, eseguire essi stessi tali provvedimenti. Il disciplinamento si trova per analogia nell’articolo 153 lettera b e c LAgr. In caso di interventi occorre preservare il principio di proporzionalità, procedendo a una ponderazione degli interessi tra
36 EU Biodiversity Strategy to 2020, december 2011, Target 5, Action 16
37 I tre provvedimenti menzionati dall’UE corrispondono ai livelli 1-4 della strategia su cinque livelli (cfr. in merito la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ecc. Verso una strategia comunitaria per le specie invasive, /* COM/2008/0789 def. */ pag. 7). Con l’art. 23 LFo sul ripopolamento di radure, il quinto livello della strategia su cinque livelli è in parte già sancito nella legge forestale.