Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
esercitata, secondo l’articolo 65 della legge federale del 13 dicembre 200238 sulla formazione professionale dalla Confederazione, e dal 2004 viene assicurata dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia39. Pertanto il termine «sorveglia» non è più necessario nella legge forestale e può essere eliminato.
Capoverso 2: secondo l’articolo 1 della legge federale del 6 ottobre 199540 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) la Confederazione ha determinati compiti anche nel settore delle scuole universitarie professionali. Nel settore dell’economia forestale disciplina i compiti delle scuole, ne riconosce i diplomi e fornisce un supporto finanziario. Nel frattempo anche a livello delle scuole universitarie professionali c’è una formazione di base in campo forestale, il bachelor in «Silvicoltura» e il master nel settore agricolo e silvicolo presso la Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL) a Zollikofen. Da alcuni anni il Politecnico federale di Zurigo propone il bachelor in «Scienze ambientali» e il master in «Scienze ambientali» con la possibilità di approfondimento in gestione forestale e paesaggistica («Forest and Landscape Management»); il master comprende gli elementi fondamentali dell’attuale corso di studi in scienze forestali. L’adattamento dell’attuale capoverso 2 tiene conto di questi cambiamenti, dal momento che la Confederazione, nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 1a LSUP, non provvederà più esplicitamente alla formazione e all’aggiornamento professionale presso i Politecnici federali, ma generalmente a livello di scuola universitaria. Come ampiamente consolidato nella prassi, essa adempie tale compito in collaborazione con i Cantoni e con le associazioni professionali forestali.
2.5.2 Sezione 1a: Promozione del legno
Il legno è una risorsa naturale importante: infatti, è una materia prima rinnovabile, neutrale dal punto di vista climatico, riciclabile e utilizzabile come fonte di energia. In considerazione della problematica del CO2 e della politica climatica ed energetica ambiziosa, il legno ha un enorme potenziale e il legno proveniente dai boschi svizzeri può fornire un importante contributo a tal fine41. In futuro, quale fornitore di biomassa a base di carbonio, il legno potrebbe diventare sempre più significativo anche per l’industria chimica e farmaceutica.
Nonostante i vantaggi offerti dal legno, da decenni in Svizzera l’utilizzazione del legno dei boschi è inferiore alla loro capacità di rigenerazione (in particolare nei boschi privati e nei boschi di montagna). La Svizzera ha così una delle riserve di legname più elevate rispetto al resto d’Europa, e questo nonostante in tutto il mondo l’accento sia posto sulla protezione dei boschi da uno sfruttamento eccessivo. Il Consiglio federale ritiene opportuno incoraggiare, nell’ambito della politica energetica e climatica, l’impiego di legname indigeno anche per scopi energetici e
38 RS 412.10
39 Ne sono interessate le formazioni professionali per selvicoltrice/selvicoltore con attestato di capacità federale, selvicoltrice/selvicoltore caposquadra con attestato professionale federale, conducente di macchine forestali con attestato professionale federale, responsabile per l’impiego della teleferica forestale con attestato professionale federale e forestale diplomato SSF
40 RS 414.71
41 Il bosco svizzero è gestito all’insegna della sostenibilità. Pertanto, il legno svizzero soddisfa ampiamente i requisiti di un’utilizzazione del legno sostenibile e legale (Risposta del Consiglio federale all’interpellanza 10.3032 e all’interpellanza 09.4026).