Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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legno proveniente dai boschi svizzeri48. Conformemente all’articolo 73 Cost., la Confederazione è tenuta allo sviluppo sostenibile e ha l’obbligo di promuovere l’utilizzazione del legno quale materiale da costruzione e da lavoro rinnovabile e sostenibile.
La presente nuova disposizione sulla promozione del legno, che quale nuova sezione 1a integra il capitolo dei provvedimenti promozionali, serve a sancire in modo duraturo nella legge la politica della risorsa legno e i necessari provvedimenti nel settore delle innovazioni e dell’informazione e della maggiore utilizzazione del legno. La disposizione attua così l’obiettivo 1 della Politica forestale 202049, secondo il quale occorre sfruttare in maniera sostenibile il potenziale di legno disponibile.
Art. 34a (nuovo)
Con questo articolo vengono sanciti in modo duraturo nella legge forestale la politica della risorsa legno e i necessari provvedimenti. La politica della risorsa legno ha l’obiettivo di garantire l’utilizzazione sostenibile ed efficiente del legname dei boschi svizzeri. L’attuazione comprende l’elaborazione di strategie e piani e il sostegno a progetti innovativi nella ricerca, nello sviluppo e nel trasferimento di sapere che si occupano della materia prima legno e del suo utilizzo. Il programma è diretto dall’UFAM, mentre l’attuazione è un compito congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dell’economia forestale e del legno. Il piano d’azione è incentrato su sei punti principali50 e viene continuamente sviluppato. Per evitare distorsioni della concorrenza, il programma si concentra sull’ambito precompetitivo e sovraziendale.
L’utilizzo del legno nell’edilizia non è soltanto opportuno dal punto di vista ecologico bensì, grazie a importanti sviluppi tecnici e innovativi e a nuove tecniche di costruzione, anche sotto il profilo energetico e della tecnica di costruzione. Il legno proveniente dai boschi svizzeri svolge un ruolo decisivo per l’attuazione degli obiettivi visionari di una società a 2000 Watt (p. es. energia grigia)51.
2.5.3 Sezione 2: Finanziamento
Art. 37 Foresta di protezione
Capoverso 1bis: conformemente all’articolo 37 capoverso 1, le indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta vengono accordate sulla base di accordi di programma. Questo meccanismo di finanziamento è stato introdotto nel 2008 con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Gli accordi di programma vengono conclusi ogni volta su più anni. Manca così una certa flessibilità nell’ambito dell’assegnazione di sussidi a provvedimenti che sono necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta. È dimostrato che in casi eccezionali, in particolare quando si verificano importanti eventi dannosi, la Confederazione
48 Brugger und Partner AG, 2012, Zurigo, Programmevaluation Aktionsplan Holz (2009- 2012), Schlussbericht, pag. 68
49 FF 2011 7757
50 Punti chiave delle misure previste dal piano d’azione Legno, consultabile al sito www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz/index.html?lang=it > Punti chiave delle misure previste).
51 Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio federale (consultabile al sito www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/index.html?lang=it)