Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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deve erogare sussidi in modo mirato e per ogni singolo caso a provvedimenti non previsti per la ricostituzione delle foreste di protezione. In analogia con l’articolo 36 anche l’articolo 37 viene perciò integrato da un capoverso in virtù del quale la Confederazione può, mediante decisione formale, accordare indennità a singoli progetti che, a seguito di eventi naturali straordinari, richiedono una sua valutazione.
Art. 37a (nuovo) Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione
In virtù del diritto vigente, i Cantoni sono tenuti ad adottare provvedimenti contro i danni alla foresta anche al di fuori delle foreste di protezione (art. 41 segg. OPV e art. 28 OFo). Attualmente, però, la Confederazione fornisce un sostegno finanziario soltanto nel bosco di protezione (art. 50 OPV i. c. d. con l’art. 40 OFo). Questa disparità di trattamento nell’ottica del diritto dei sussidi è inopportuna. Poiché foresta di protezione, foresta non di protezione e «spazi verdi pubblici» spesso sono direttamente attigui, la separazione può inoltre essere controproducente nel senso che provvedimenti costosi per combattere gli organismi nocivi nella foresta di protezione possono diventare inefficaci nelle zone vicine per l’assenza di promozione dei provvedimenti di lotta. In casi eccezionali, causa mancanza di sostegno, può essere compromessa la conservazione della foresta nel suo insieme.
L’articolo 37a ha perciò introdotto una nuova fattispecie per l’erogazione di sussidi ai fini del sostegno finanziario dei Cantoni nell’adempimento dei compiti connessi ai danni alla foresta dovuti a danni biotici e abiotici al di fuori delle foreste di protezione. Nel caso normale, l’erogazione di sussidi avverrà, come negli altri settori sovvenzionabili, con indennità globali nel quadro di accordi di programma (cpv. 1). Le indennità mediante decisione formale vengono erogate dalla Confederazione ai Cantoni solo se questo trattamento per ogni singolo caso è necessario a causa di provvedimenti particolarmente onerosi (cpv. 2). I criteri in base ai quali va stabilito l’ammontare delle indennità sono determinati nel capoverso 3. Come avviene di consueto quando si erogano sussidi nel quadro di accordi di programma, l’ammontare esatto delle indennità viene negoziato tra Confederazione e Cantoni.
Art. 37b (nuovo) Indennità per costi
Capoverso 1: se i proprietari dei fondi devono adottare provvedimenti secondo l’articolo 27a (nuovo) capoversi 3-5 contro i danni alla foresta al di fuori delle foreste di protezione, come ad esempio la distruzione, ordinata dalle autorità competenti, di alberi infestati da organismi nocivi, possono risultarne costi elevati (interventi, perdita di proventi, nuove piante ecc.). Non in tutti i casi è possibile individuare e chiamare a rispondere la persona che ha causato il danno di cui all’articolo 48a (nuovo). Vale a dire che, a motivo di provvedimenti di pubblico interesse, per i privati possono risultare costi che sono tenuti ad assumere. Ciò è inopportuno. Secondo l’articolo 37a (nuovo), la Confederazione può però sostenere soltanto provvedimenti dei Cantoni. Per questo motivo, con questa prescrizione viene introdotta la possibilità che ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all’articolo 27a capoversi 3-5 possa essere versata un’equa indennità per i costi che non vengono assunti secondo l’articolo 48a (nuovo). L’interesse è focalizzato su casi di rigore al di fuori delle superfici boschive.
La disposizione corrisponde all’articolo 156 capoverso 1 LAgr.