Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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Capoverso 2: anche la procedura per fissare l’indennità è ripresa per analogia dalla legge sull’agricoltura (art. 156 cpv. 2 LAgr). Se le indennità sono versate dai Cantoni, la Confederazione, basandosi sull’articolo 37a (nuovo), può partecipare per lo meno parzialmente ai costi con indennità globali nel quadro di accordi di programma. I criteri e le condizioni vengono definiti nel dettaglio nelle disposizioni esecutive.

Art. 38 Diversità biologica della foresta

Nei decenni scorsi, la qualità ecologica delle foreste è migliorata e, rispetto ad altri ecosistemi, è nel complesso a un alto livello. Diversi indicatori qualitativi indicano una tendenza positiva: la diversità strutturale cresce, il ripopolamento avviene per la maggior parte e sempre più per rigenerazione naturale e la quota di legno morto è aumentata.52

Nel settore della biodiversità forestale si segnalano tuttavia dei deficit. Rimane sottorappresentata la diversità delle strutture (p. es. margini boschivi stratificati, foreste aperte, zone boschive umide, pascoli alberati e selve) e vi è scarsità di legno vecchio e morto specialmente in alcune zone dell’Altopiano e del Giura. Questi deficit comportano un declino delle specie rare e minacciate che amano la luce e il caldo e di specie specializzate nelle fasi evolutive biologicamente più vecchie del bosco.53

La protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali importanti sotto il profilo ecologico sono precisate con l’aspetto della creazione (cpv. 1 lett. a), con cui si intende la delimitazione di riserve forestali e di altri spazi vitali importanti sotto il profilo ecologico, in conformità con la prassi attuale. Inoltre, invece della cura dei giovani popolamenti, che figura nella nuova disposizione di adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 38b), vengono ora menzionati nuovi provvedimenti per promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica (cpv. 1 lett. b).

Capoverso 1, frase introduttiva e capoverso 2: con lo spostamento della promozione di provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale dal capoverso 1 lettera e all’articolo 38b capoverso 1 lettera a (si veda motivazione più sotto), cade la suddivisione, in base alla tecnica in materia di aiuti finanziari, dei provvedimenti in virtù di accordi di programma e di decisioni. Il capoverso 2 può così essere abrogato. Il principio delle indennità globali in conformità con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 2008 è ora sancito nella frase introduttiva.

Capoverso 1 lettera a: la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali importanti dal profilo ecologico sono precisate con l’aspetto della creazione, con cui si intende la delimitazione di riserve forestali e di altri spazi vitali importanti sotto il profilo ecologico. In questo modo si elimina una mancanza di chiarezza terminologica nella prassi attuale.

Capoverso 1 lettera b: la cura dei giovani popolamenti è uno dei più importanti investimenti nel futuro della rigenerazione boschiva. La via da seguire per gestire in modo mirato la foresta viene indicata già nei primi anni di crescita in conformità con le funzioni prioritarie di quest’ultima. La cura dei giovani popolamenti ha senza dubbio grande importanza per la diversità biologica, ma soprattutto va focalizzata

52 FF 2011 7760

53 FF 2012 6506