Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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organizzati dai Cantoni in collaborazione con le organizzazioni agricole e forestali sono in primo luogo la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni. I corsi servono quindi all’economia forestale (cfr. n. 2.4.1). Inoltre, durano ogni volta appena alcuni giorni e assicurano soltanto una formazione minima. Vanno quindi distinti chiaramente dalla formazione del personale forestale in senso stretto secondo l’articolo 39 capoverso 1 e 2, nello specifico dai corsi secondo la legge sulla formazione professionale. I corsi vengono poi offerti annualmente e in tutta la Svizzera. Per tutti questi motivi, un’erogazione di sussidi sotto il titolo «Gestione forestale» è più appropriata dell’attuale erogazione per ogni singolo caso come previsto nella disposizione che disciplina la formazione (art. 39 cpv. 3 lett. a). Lo spostamento non incide sui costi.

Capoverso 2 lettera a: questa disposizione subisce un adeguamento formale a seguito dell’aggiunta al capoverso 1.

Art. 38b (nuovo) Adattamento ai cambiamenti climatici

Rispetto alla lentezza dei processi in corso nella foresta (crescita, dispersione di semi, capacità di adattamento genetica ecc.), i cambiamenti climatici minacciano di avvenire a una velocità tale da sconvolgere i processi di adattamento naturali. Funzioni svolte dai boschi, come la protezione contro i pericoli naturali, potrebbero diminuire o venire meno. Si devono inoltre attendere effetti sulla capacità di assorbimento di CO2 del bosco sulla produzione di legname, che in Svizzera offre lavoro a circa 80 000 persone, in attività legate all’utilizzazione della foresta e all’economia del legno54. Conformemente alla Politica forestale 2020, la foresta svizzera mantiene un ecosistema dinamico e continua a fornire le sue prestazioni richieste dalla società anche nel caso di condizioni climatiche mutate55.

I necessari provvedimenti di adattamento presentano i seguenti orientamenti strategici56:

aumento della resistenza del bosco mediante la cura dei giovani popolamenti (giovani popolamenti stabili e adatti alle future ubicazioni);

adattamenti mirati di popolamenti forestali instabili e sensibili al clima per ottenere una rinnovazione adeguata e sufficiente.

Oltre a ciò, vengono chiariti più nel dettaglio gli effetti dei cambiamenti climatici (tempeste, siccità ecc.) sul bosco e sviluppati ulteriormente i metodi selvicolturali.

Capoverso 1: l’articolo 38b (nuovo) ha perciò introdotto una nuova fattispecie per l’erogazione di sussidi che consente il sostegno finanziario, mediante aiuti finanziari globali, di provvedimenti che promuovono la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. Quali provvedimenti vengono menzionate, nello specifico, la produzione di materiale di riproduzione forestale e la cura dei giovani popolamenti.

Capoverso 1 lettera a: ora i provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale (secondo il capoverso 1 lettera e del diritto) vengono finanziati nell’articolo sull’adattamento ai cambiamenti climatici. Tali

54 UFAM, 2012, Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera – Sfide, obiettivi e campi d’intervento, Prima parte della strategia del Consiglio federale del 2 marzo 2012, pag. 37

55 Politica forestale 2020, approvata dal Consiglio federale il 31 agosto 2011 (FF 2011 7758)

56 Politica forestale 2020, approvata dal Consiglio federale il 31 agosto 2011 (FF 20117759)