Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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anche sull’adattamento ai cambiamenti climatici, affinché la foresta si preservi quale ecosistema resistente e capace di adattarsi e sia in grado di fornire le differenti prestazioni richieste dalla società anche in condizioni mutate. In virtù di questo approccio integrato, occorre stralciare dall’articolo 38 la fattispecie per l’erogazione di sussidi della cura dei giovani popolamenti e menzionarla nella nuova disposizione di adattamento ai cambiamenti climatici (art. 38b).

La cura dei giovani popolamenti nella foresta di protezione non è interessata da questo spostamento. In quanto parte della vasta cura della foresta di protezione di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera a, essa continua a ricevere sussidi secondo l’articolo 37.

In luogo della cura dei giovani popolamenti, nel capoverso 1 lettera b vengono menzionati nuovi provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica della foresta. Si possono così anche continuare a sostenere finanziariamente provvedimenti per promuovere la diversità biologica sulla superficie forestale complessiva della Confederazione, un sostegno che corrisponde all’attuale promozione nel quadro dell’accordo programmatico sulla biodiversità forestale. Qui vanno segnalate, a titolo esemplificativo, la promozione della quercia e delle specie arboree rare.

Capoverso 1 lettera e: i provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono sempre più connessi ai cambiamenti climatici e devono quindi essere ulteriormente sviluppati. Perciò questo capoverso viene spostato, senza incidere sui costi, nel nuovo articolo 38b (Adattamento ai cambiamenti climatici).

Art. 38a Gestione forestale

Rubrica: con la NPC, l’allora articolo 38 («Gestione della foresta») è stato sottoposto a revisione totale e inserito quale nuovo articolo 38a con il titolo «Economia forestale» nella legge forestale. Questa rubrica soddisfa soltanto in modo limitato l’orientamento dell’articolo 38a. In Svizzera, a causa dell’omonima associazione mantello su scala nazionale, a «Economia forestale» si associano, per antonomasia, i detentori di bosco e/o proprietari di bosco e le loro aziende forestali. Ma l’articolo 38a non è incentrato sul sostegno a proprietari e imprese, bensì alla promozione di provvedimenti mirati della gestione delle foreste secondo l’articolo 20 segg. La nuova rubrica «Gestione forestale» corrisponde meglio a questo dato di fatto.

Frase introduttiva: conformemente all’articolo 20 capoverso 1, la foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità). La legge forestale chiede quindi un’economia forestale sostenibile. L’attuale frase introduttiva parla per contro della redditività della gestione forestale. In pratica, ciò viene spesso frainteso, nel senso che ci si attende il sostegno a una gestione forestale redditizia per il proprietario della foresta. Con l’aggiunta si mette in chiaro che, conformemente all’articolo 20, la sostenibilità nella foresta deve essere l’obiettivo primario della gestione forestale.

Capoverso 1 lettera bbis: ora anche la promozione della formazione professionale degli operai forestali viene allestita mediante contributi globali sulla base di accordi di programma. I Cantoni contribuiscono a coprire i costi. La nozione di operai forestali designa mano d’opera forestale non qualificata, ad esempio gli agricoltori, che lavorano a titolo temporaneo nella foresta. Conformemente all’articolo 30, responsabili della formazione sono i Cantoni. Le priorità dei corsi di formazione