Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
provvedimenti sono sempre più connessi con i cambiamenti climatici e devono quindi essere ulteriormente sviluppati.
Capoverso 1 lettera b: la cura dei giovani popolamenti è già sostenuta in virtù del diritto vigente. Considerata la crescente rilevanza per l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene trasferita dall’articolo 38 nella presente disposizione. La cura dei giovani popolamenti comprende anche la rigenerazione, sempre che non ne risultino prodotti del legno commerciabili (ambito precompetitivo senza possibilità di generare reddito).
I provvedimenti di adattamento preventivi secondo la lettera b causano una necessità di finanziamento supplementare per la Confederazione (cfr. n. 3.1.1). Questi investimenti sono necessari per evitare danni in futuro e costi successivi nettamente maggiori.
Con gli aiuti finanziari la Confederazione sostiene provvedimenti volontari dei Cantoni. L’articolo 38b (nuovo) va perciò distinto dall’articolo 37. Tale disposizione disciplina le indennità versate per provvedimenti di conservazione della foresta di protezione che i Cantoni sono tenuti ad attuare in virtù della legge forestale. Le indennità per i provvedimenti di rigenerazione e di cura dei giovani popolamenti dentro la foresta di protezione vengono perciò accordate secondo l’articolo 37.
Come negli altri settori dei sussidi, l’erogazione di sussidi avverrà con indennità globali nel quadro di accordi di programma. In questo modo, le indennità per i provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale non saranno più accordate mediante decisione dell’Ufficio federale.
Capoverso 2: l’ammontare degli aiuti finanziari va stabilito in base all’efficacia dei provvedimenti. Come avviene di consueto quando si erogano sussidi nel quadro di accordi di programma, l’ammontare esatto delle indennità viene negoziato tra Confederazione e Cantoni.
Art. 39 Formazione professionale
Capoverso 3: la promozione della formazione professionale degli operai forestali è ora parte dei sussidi per la gestione sostenibile delle foreste e viene stralciata dall’articolo 39 capoverso 3 (cfr. n. 2.5.3, art. 38a).
In luogo di ingegneri forestali ora si parla di titolari di un diploma universitario, poiché negli anni scorsi il panorama della formazione è molto cambiato (cfr. n. 2.5.1, art. 29).
2.6 Capitolo 7: Procedura ed esecuzione
2.6.1 Sezione 1: Procedura
Art. 46 Ricorso
Capoverso 3: all’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196657 sullaprotezione della natura e del paesaggio (LPN), riveduto a seguito del decreto del 20 dicembre 200658, sono stati aggiunti gli articoli 12a – 12g. Il rinvio nel primo periodo del capoverso 3 viene adeguato di conseguenza.
57 RS 451
58 FF 2007 9