Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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Capoverso 4: questa disposizione è identica all’articolo 168 LAgr. Il Consiglio federale intende fare uso di questa competenza in particolare nell’ambito della lotta contro i pericoli biotici per il bosco. La procedura d’opposizione è idonea per le decisioni collettive e le decisioni dallo speciale contenuto tecnico. Rafforza la decisione di prima istanza e limita il rischio di ricorso. Ciò serve in particolare anche a sgravare le autorità di ricorso.
Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni
Con la summenzionata modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (cfr. in proposito i commenti all’art. 46) è stato inserito l’articolo 12e LPN che prevede che in caso di ricorso dei Comuni e delle organizzazioni secondo l’articolo 12 e segg. LPN è possibile iniziare i lavori di costruzione prima della conclusione del procedimento se l’esito del ricorso non può influenzare i lavori. Formalmente questa disposizione non è compatibile con quella dell’articolo 47 della legge forestale, che sancisce che le autorizzazioni e le altre disposizioni sono efficaci soltanto se sono entrate in vigore e prevede un effetto sospensivo in caso di ricorso. L’incompatibilità formale viene risolta con l’introduzione di una riserva corrispondente in una seconda frase dell’articolo 47. Il significato e lo scopo della prima frase rimangono immutati, poiché la soppressione dell’effetto sospensivo dei mezzi legali disposta dall’articolo 12e LPN non è applicabile se l’esito del ricorso non influenza i lavori. Se ad esempio è contestata la legittimità di un dissodamento, conformemente all’articolo 12e si deve, come finora, aspettare che la sentenza sia passata in giudicato prima di iniziare i lavori.
Art. 48a (nuovo) Assunzione dei costi da parte di chi li provoca
Con questa nuova disposizione si sancisce nella legge forestale il principio di causalità. Analogamente all’articolo 59 della legge del 7 ottobre 198359 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), in virtù dell’articolo 48a capoverso 1, i costi dei provvedimenti che le autorità prendono od ordinano per difendere la foresta da una minaccia o da un pregiudizio imminente e per accertarli ed eliminarli, vanno addossati a chi ne è la causa. Questa traslazione dei costi sui responsabili si impone nell’interesse di una giusta assunzione degli oneri. La disposizione presenta una particolare rilevanza in relazione con il nuovo articolo 27a riguardante provvedimenti contro gli organismi nocivi: se su istruzione delle autorità devono essere distrutti in particolare alberi o altro materiale, i costi vanno assunti da chi è la causa della presenza di tali organismi, ad esempio dall’importatore di prodotti del legno infestati da organismi nocivi la cui importazione, di conseguenza, causa o rischia di causare danni. È irrilevante se chi ha causato il danno sapeva che la sua merce fosse infestata e se ha rispettato le vigenti disposizioni in materia di protezione dei vegetali. Alla luce dell’articolo 26, il principio di causalità va tuttavia applicato non soltanto ai provvedimenti contro gli organismi nocivi, bensì anche alla lotta contro i fenomeni naturali. Ad esempio, chi ha causato un incendio di bosco per negligenza deve assumere i costi dei lavori di spegnimento e di sgombero da parte delle autorità.
Nella prassi sarà spesso difficile provare una causalità sufficiente tra il comportamento di chi potenzialmente ha provocato il danno e i provvedimenti
59 RS 814.01