Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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adottati. È importante sottolineare come l’obbligo di assunzione dei costi possa scaturire non soltanto da un atto, bensì anche da un’omissione. Quale responsabile entra in linea di conto sia un perturbatore per comportamento (p. es. chi importa organismi nocivi o chi mette a fuoco il bosco gettando un mozzicone di sigaretta) sia un perturbatore per situazione (in particolare chi è proprietario di un fondo da cui provengono pericoli per la foresta). Indipendentemente dalla questione della impugnabilità, nel senso della prevenzione generale è importante che il principio di causalità venga sancito esplicitamente anche per il settore forestale.

Secondo il capoverso 2, viene esentato dall’obbligo di assunzione dei costi di cui al capoverso 1 chi prova che la minaccia o l’intervento nocivo è stato causato da forza maggiore o da grave colpa di un’altra parte. In altre parole, la forza maggiore e la grave colpa propria o di terzi rendono inadeguato il nesso causale naturale, di per sé dato, e portano a scagionare chi ha causato il danno. Questa possibilità di discolpa corrisponde a varie altre norme sulla responsabilità inerenti al diritto in materia di ambiente, ad esempio a quelle dell’articolo 59a capoverso 3 LPAmb.

2.6.2 Sezione 2: Esecuzione

Art. 49 Confederazione

Capoverso 1bis: conformemente all’articolo 49 capoverso 1, la Confederazione sorveglia l’esecuzione della legge forestale. Per adempiere in misura sufficiente a questa funzione di vigilanza, analogamente all’articolo 36 LPAmb deve essere autorizzata a coordinare le varie misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati. In pratica, ciò accade così da sempre.

Capoverso 3: come la legge sull’agricoltura, anche la legge forestale deve dare al Consiglio federale la possibilità di delegare ad autorità subordinate il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa (cfr. art. 177 cpv. 2 LAgr). L’ordinanza sulla protezione dei vegetali contiene già simili sottodeleghe (p. es. art. 5 cpv. 2, art. 14 cpv. 1, art. 15 cpv. 4 o art. 31 cpv. 3 OPV). Contrariamente alla parte riguardante l’agricoltura dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali, per il settore forestale queste non hanno però basi legali sufficienti su cui poggiare. Al capoverso 3 viene perciò aggiunto un nuovo secondo periodo a tal fine.