Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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2.7 Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 55 n. 4 (nuovo) Modifica della legge sulla caccia
Analogamente all’articolo 26 capoverso 5 della legge forestale, anche la legge del 20 giugno 198660 sulla caccia (LCP) va integrata con una disposizione secondo cui la Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure di applicazione.
Con l’approvazione della mozione 10.3242, il Consiglio federale è incaricato di promuovere la protezione degli animali da reddito dai danni causati dai grandi predatori (protezione delle greggi). In conformità con le conoscenze acquisite negli ultimi anni, quale provvedimento più significativo nelle zone di estivazione si deve fare riferimento alla protezione con cani di protezione delle greggi. Per istituire il pertinente articolo sulla promozione, nell’ambito della politica agricola 2014-17 nella legge sulla caccia è stato inserito il nuovo capoverso seguente (approvato da entrambe le Camere): «La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito» (art. 12 cpv. 5 LCP). Conformemente a quel capoverso, l’esecuzione della protezione delle greggi spetta ai Cantoni, mentre la promozione di misure di protezione delle greggi spetta all’UFAM, in conformità anche alla mozione 10.3242. Ai fini di un’organizzazione snella e di un impiego uniforme dei fondi della Confederazione, con un’aggiunta all’articolo 12 capoverso 5 LCP si intende garantire che l’UFAM possa incaricare organizzazioni private, contro indennità, di eseguire pertinenti compiti di coordinamento ed esecuzione della protezione delle greggi. Già nel quadro dell’attuale normativa giuridica, in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 29 febbraio 198861 sulla caccia (OCP), che consente la promozione di progetti regionali di protezione delle greggi, e dell’articolo 10bislettera g OCP, che promuove il coordinamento intercantonale, singole organizzazioni assumono taluni compiti, tuttavia non sovrani, ad esempio la Centrale di consulenza agricola AGRIDEA, che consiglia i Cantoni e gli agricoltori e promuove provvedimenti concreti, oppure l’associazione Cani da protezione delle greggi in Svizzera, che informa i detentori di cani quanto all’impiego conforme alla legge di cani da protezione delle greggi. Con la summenzionata integrazione, questa prassi consolidata va ripresa anche nel compito sovrano dell’UFAM della promozione della protezione delle greggi sull’insieme del territorio nazionale. La pertinente delega di compiti sovrani a organizzazioni esterne deve in particolare consentire, su mandato dell’UFAM, di versare ai singoli allevatori e detentori i fondi federali, assieme alla verifica se i cani meritano di essere sostenuti, così come l’UFAM lo disciplinerà nelle sue direttive sulla qualità di questi cani (allevamento, istruzione) e sulla gestione del rischio (detenzione, utilizzo). Con queste direttive vengono tra l’altro ridotti al minimo i conflitti e i rischi nell’utilizzo dei cani, andando così nel senso della mozione 10.3242. La prevista delega a organizzazioni qualificate con adeguate conoscenze specialistiche semplificherà la promozione e il coordinamento della protezione delle greggi e migliorerà quest’ultima.
60 RS 922.0
61 RS 922.01