Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

partecipino adeguatamente. La Confederazione può erogare sussidi per provvedimenti, che sostiene con aiuti finanziari e indennità, pari soltanto al 45 per cento circa degli oneri necessari in totale per raggiungere l’obiettivo. I costi rimanenti devono essere assunti dai Cantoni e dai proprietari di foreste e dagli altri attori, come ad esempio nel settore dello sfruttamento del potenziale di legno l’economia del legno.

Gli aiuti finanziari e le indennità supplementari richiesti di un’entità complessiva annua di 22 milioni di franchi da parte della Confederazione (2 mio. per provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori delle foreste di protezione, 10 mio. per provvedimenti riguardanti l’adattamento ai cambiamenti climatici al di fuori delle foreste di protezione e 10 mio. per provvedimenti riguardanti l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle foreste di protezione), è di conseguenza da prevedere anche per i Cantoni un onere supplementare annuo di circa 22 milioni di franchi. Nei negoziati sugli accordi di programma, essi hanno di volta in volta chiesto un fabbisogno maggiore di quanto la Confederazione potesse considerare.

L’articolo 27 capoverso 3 determina modifiche di tipo organizzativo. In base alle nuove disposizioni, i Cantoni devono gestire un Servizio fitosanitario cantonale responsabile per i provvedimenti contro gli organismi nocivi nel settore sia della foresta sia dell’agricoltura. Vale a dire che i Cantoni dovranno rivedere le loro strutture per la foresta e l’agricoltura (cfr. n. 2.4.2, art. 27), al momento ancora divise. A medio termine è così possibile conseguire ottimizzazioni e aumenti dell’efficienza.

A causa delle accresciute esigenze poste alla prevenzione e alla lotta contro i pericoli biotici, è da prevedere un onere amministrativo supplementare nell’eseguire la protezione dei vegetali.

Il progetto ha effetti positivi sui Comuni, che sono proprietari di foreste e gestiscono aziende forestali (cfr. n. 3.3).

L’integrazione dell’articolo 12 capoverso 5 secondo periodo della legge sulla caccia (cfr. sopra n. 2.7) non implica che ogni Cantone debba costituire una propria struttura per eseguire la protezione delle greggi, ciò che mantiene più basse le ripercussioni di carattere organizzativo e di conseguenza finanziario per i Cantoni. In adempimento della mozione 10.3242, il Consiglio federale presenterà separatamente in un rapporto un calcolo approssimativo dettagliato dei costi della protezione delle greggi nel complesso

3.3 Ripercussioni per l’economia

Le novità sostanziali del presente progetto sono state sottoposte a una valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica (VOBU)64. I risultati principali della VOBU vengono riassunti qui di seguito.

3.3.1 Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici

Una cura mirata dei giovani popolamenti promuove popolamenti stabili e in grado di adattarsi. Un effetto durevole può tuttavia essere realizzato soltanto in combinazione

64 Per una politica ambientale il più efficace ed efficiente possibile si valutano le misure di politica ambientale mediante il metodo della valutazione dell’impatto sull’economia pubblica (VOBU) e si analizzano gli effetti ecologici, economici e sociali. Si veda www.bafu.admin.ch.