Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 17 pagine
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4.1.2 Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale
Art. 20: Procedura di richiesta e d’esame. Decisione
Secondo economiesuisse e Swiss Biotech Association, durante la procedura d’esame l’O-LPRI dovrebbe prevedere la consultazione del FNS e della CTI. Inoltre, la promozione delle tecnologie di base dovrebbe rivestire un’importanza particolare.
Art. 22: Calcolo dei sussidi per centri di competenza per la tecnologia
CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di aggiungere al titolo «e centri di competenza per le risorse». La richiesta si basa sul piano d’azione Economia verde 2013, secondo cui il miglioramento dell’efficienza delle risorse va oltre l’innovazione tecnologica.
Art. 23: Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia
CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement formulano la stessa richiesta relativa all’articolo 22.
Secondo SWISSMEM sarebbe logico che i centri di competenza per la tecnologia «potessero generare redditi dalle vendite di brevetti e dai pagamenti di licenze indipendentemente dalla fondazione di start-up». Inoltre, secondo SWISSMEM non è chiaro «perché le infrastrutture e le istituzioni di ricerca non possono sfruttare anche il potenziale di valorizzazione derivante dalle loro attività». L’organizzazione afferma che «se i risultati della ricerca sono stati conseguiti nell’ambito di progetti svolti insieme a partner economici, gli interessi di questi partner riguardo ai diritti di utilizzazione e di proprietà intellettuale prevalgono… (…) a prescindere dal fatto che la valorizzazione avvenga direttamente o tramite una start-up». Infine, secondo SWISSMEM non è chiaro quali centri fungano da centri di competenza per la tecnologia.
economiesuisse sostiene che dovrebbe essere possibile generare redditi dalle vendite di brevetti e dai pagamenti di licenze anche senza bisogno di fondare una start-up.
La CRUS critica l’attribuzione a titolo gratuito alle singole start-up dei diritti di proprietà intellettuale poiché «costituirebbe una distorsione delle normali procedure di trasferimento di tecnologie».
Il CPF propone di modificare la lettera c escludendo le prestazioni in denaro ma non quelle in natura.
Art. 24: Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico
Cpv. 2:
economiesuisse e Swiss Biotech Association ritengono che le spiegazioni riportate nel rapporto esplicativo secondo cui i mandati di ricerca sono soggetti alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici debbano essere sancite esplicitamente dall’O-LPRI.
4.1.3 Promozione dell’innovazione
Art. 26: Basi per la promozione dell’innovazione
Il CSST suggerisce di incaricare la CTI di elaborare proposte di linee guida in materia di politica dell’innovazione.