Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 17 pagine

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Cpv. 1:

Secondo SWISSMEM il fatto che la CTI decida autonomamente se occorre presentare una convenzione sulla proprietà intellettuale costituisce una modifica della sua attuale prassi.

Cpv. 2:

KFH propone di specificare il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione dei partner attuatori.

Secondo la CRUS la disposizione secondo cui i partner attuatori devono avere diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione non esclusiva e a titolo gratuito è troppo rigida. Propone quindi misure specifiche nel caso in cui i partner attuatori non valorizzino i risultati e chiede di disciplinare tramite un contratto l’indennità per i partner di ricerca in caso di diritto non esclusivo di utilizzazione e di valorizzazione.

Cpv. 3:

La CRUS propone di non rendere esclusivo il diritto all’utilizzazione previsto.

Cpv. 4:

KFH chiede di specificare la disposizione alla lettera a, mentre per quanto riguarda la lettera b osserva che il rischio di compromettere la corretta valorizzazione dei risultati deve essere comprovato.

4.1.6 Cooperazione internazionale

Art. 42: Trattati e dichiarazioni d’intenti

L’UDC chiede la cancellazione dell’articolo. La competenza di concludere trattati internazionali dovrebbe spettare al Parlamento. Con la possibilità concessa al Consiglio federale di delegare la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata al DEFR o alla SEFRI vi sarebbe il rischio che «l’internazionalizzazione della politica estera in materia di ricerca si sviluppi in modo troppo rapido e poco trasparente».

Art. 45: Scopo dei sussidi

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di aggiungere alla lettera b il seguente testo: «per le pari opportunità o lo sviluppo sostenibile».

SWISSMEM chiede di modificare la frase introduttiva che precede le lettere a-c come segue: «A patto che i programmi e le disposizioni delle organizzazioni internazionali competenti lo prevedano, i sussidi permettono alle istituzioni e alle strutture di ricerca svizzere nonché al settore economico di: …».

Art. 48: Consultazioni

economiesuisse e Swiss Biotech Association sottolineano che gli organi di ricerca devono essere consultati in ogni caso.

Art. 50: Principi

SWISSMEM chiede di modificare il testo dell’articolo in modo che i sussidi possano essere versati anche alle organizzazioni economiche.