Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 32: Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere

Secondo il CSST la CTI dovrebbe avere la possibilità di coinvolgere eccezionalmente partner di ricerca esteri anche senza bisogno di passare per un’organizzazione di promozione estera.

economiesuisse appoggia esplicitamente questa opzione poiché consente di «soddisfare un’esigenza fondamentale delle imprese svizzere e persino di creare le condizioni necessarie per la realizzazione di determinati progetti d’innovazione».

4.1.4 Sussidi per la compensazione di overhead

Art. 37: Calcolo, assegnazione e versamento

Il CPF non condivide la disposizione transitoria relativa ai sussidi overhead della CTI e preferirebbe che i sussidi venissero versati direttamente a un servizio centralizzato delle istituzioni sovvenzionate. Secondo la CRUS la disposizione transitoria e l’entrata in vigore posticipata delle nuove disposizioni «dimostrano che la Confederazione intende finanziare con ulteriori fondi il nuovo sussidio overhead». KFH approva la disposizione transitoria.

Art. 39: Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico

Il CPF sostiene che i sussidi overhead andrebbero calcolati separatamente in base ai costi indiretti effettivamente sostenuti. Secondo l’attuale disposizione le istituzioni dovrebbero coprire da sole due terzi dei costi.

4.1.5 Condizioni supplementari per la promozione: provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 40: Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

Cpv. 1:

KFH chiede che il provvedimento di cui alla lettera d sia formulato in termini meno drastici.

Sempre alla lettera d SWISSMEM ritiene poco chiare le espressioni «valorizza» e «adeguato periodo di tempo». Quest’ultima potrebbe infatti essere interpretata molto diversamente a seconda del campo specifico. Il trasferimento dovrebbe poter essere chiesto qualora il centro di ricerca universitario interrompesse l’attività di ricerca nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale. Questo parere è condiviso da economiesuisse.

Secondo la CRUS i centri di ricerca devono decidere autonomamente se non intendono o non intendono più proteggere con un brevetto i diritti di proprietà intellettuale.

Secondo il CPF le disposizioni dovrebbero essere maggiormente orientate all’applicazione. Per quanto riguarda i provvedimenti citati alla lettera d, i centri di ricerca dovrebbero essere liberi di decidere autonomamente.

Art. 41: Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d’innovazione

Secondo il CPF alcune formulazioni dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza terminologica con la LPRI.