Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

L’USS propone di sostituire il passaggio «per la ricerca fondamentale, il trasferimento di sapere e tecnologie» con «per la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e l’innovazione basata sulla scienza».

SAGUF e cohep propongono di sostituire il termine «ricerca fondamentale» con «ricerca».

Art. 12: Organizzazione

Cpv. 2:

In merito ai centri di ricerca universitari l’USS chiede di inserire un rimando all’elenco dei centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c LPRI.

Cpv. 3:

KFH osserva che le condizioni fissate comportano l’esclusione delle scuole universitarie professionali.

Art. 13: Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione

Cpv. 1:

economiesuisse e Swiss Biotech Association chiedono di coinvolgere la CTI per quanto riguarda i temi vicini all’economia.

Secondo l’UDC l’aggettivo «esteri» deve essere eliminato oppure sostituito con «nazionali e internazionali».

Cpv. 2:

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di inserire la seguente disposizione : «garantisce la trasparenza in merito all’origine e all’integrità dei fondi di terzi e all’indipendenza scientifica».

L’USS chiede di inserire un riferimento all’articolo 4 lettera c LPRI per quanto concerne le scuole universitarie.

Art. 17: Controllo: valutazione e verifica dell’efficacia

Il CSST fa notare che il monitoraggio menzionato nelle disposizioni viene erroneamente assimilato al termine «valutazione» menzionato nel titolo e propone dunque di cambiare il titolo dell’articolo.

Cpv. 2:

L’UDC chiede di sostituire «comitato internazionale di accompagnamento» con «comitato nazionale o internazionale di accompagnamento».

Cpv. 3:

KFH chiede che la prima frase venga modificata includendo l’elaborazione di un rapporto sull’efficacia.

Art. 18: Interruzione di PRN

Cpv. 3:

Secondo l’USS il finanziamento che permette di concludere il PRN deve durare minimo e non massimo dodici mesi.