Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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Il monitoraggio mira a identificare gli effetti potenzialmente negativi, diretti e indiretti, singoli o cumulati che potrebbero risultare dall’impiego degli OGM a breve e lungo termine. Vanno ad esempio monitorati la presenza di piante transgeniche al di fuori delle zone in cui sono autorizzate e l’effetto delle piante geneticamente modificate che producono pesticidi (ad es. modifiche su organismi non bersaglio o sulla biodiversità imputabili alla tossina Bt). Il capoverso 2 obbliga i Cantoni a trasmettere alla Confederazione i dati pertinenti che risultano dai controlli dell’efficacia delle misure di sicurezza stabilite tramite decisione. L’articolo 25a non è proprio una disposizione ex novo, bensì introduce una base legale esplicita per il monitoraggio ambientale previsto dall’articolo 51 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente69. La terminologia dell’articolo vigente è stata leggermente modificata per definire in modo coerente e neutro gli scopi del monitoraggio. I termini «pericoli» e «pregiudizi» sono infatti stati sostituiti dal termine «ripercussioni», in quanto il monitoraggio serve a constatare determinati effetti mentre l’identificazione di un pericolo o di un danno è il risultato di un’analisi che non rientra nel monitoraggio propriamente detto.
L’articolo 25a non disciplina né definisce i criteri e le condizioni del piano di sorveglianza che il richiedente di un’autorizzazione per l’impiego e la messa in commercio di OGM deve prevedere e soddisfare (art. 28 cpv. 2 lett. e OEDA). Il piano deve permettere di verificare se, per un dato prodotto, le ipotesi alla base dell’analisi e della valutazione del rischio sono giuste e se le misure di protezione adottate sono applicate correttamente. Quest’obbligo, che incombe al richiedente, è già retto dall’articolo 12 LIG.
3 Ripercussioni
Questo capitolo tratta unicamente le ripercussioni comportate dalle modifiche della LIG in materia di coesistenza e di «regioni senza OGM». Gli effetti economici derivanti dall’attuazione dell’ordinanza sulla coesistenza sono oggetto di un rapporto esplicativo distinto e sono quindi esclusi da questa analisi. Le ripercussioni che derivano dalla normativa sulla coesistenza nel suo insieme sono invece analizzate nel dettaglio nell’ambito di una valutazione economica delle misure e degli obiettivi ambientali.
I costi e i benefici legati alla designazione di «regioni senza OGM» dipendono dal numero di «regioni senza OGM» annunciate e istituite. Il tasso di adesione al progetto degli agricoltori e dei Cantoni dipenderà dal contesto politico svizzero (moratoria/coltura di OGM autorizzata). Inoltre, poiché la stesura delle ordinanze d’applicazione non è ancora pienamente conclusa, le ripercussioni in termini di finanze e di personale sono valutate qualitativamente.
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Con l’introduzione di piante OGM nell’agricoltura svizzera, i compiti esecutivi già fissati nella LIG ma la cui applicazione è sospesa per effetto della moratoria (in particolare le procedure di autorizzazione) saranno assunti dall’Amministrazione
69 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA; RS