Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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domanda del Cantone se sono soddisfatti i criteri e le condizioni fissati agli articoli 19a-19c e 19d o 19e. Nel caso in cui in una regione candidata al marchio siano stati impiegati o coltivati OGM, il capoverso 1 fissa un periodo di almeno un anno senza coltivazione e impiego di OGM prima del conferimento del marchio. Questo periodo dovrebbe permettere di concludere una stagione di produzione e di identificare i punti critici per evitare mescolanze accidentali con OGM residui.
Il marchio è attribuito per una durata determinata (cpv. 2) allo scopo di permettere agli attori di riposizionarsi. Per rinnovare il marchio occorre avviare una nuova procedura. I Cantoni possono tuttavia decidere di introdurre una procedura semplificata.
Conformemente al capoverso 3, spetta al Consiglio federale stabilire per ordinanza, se del caso, condizioni e prescrizioni tecniche più precise sul conferimento e l’impiego del marchio.
Secondo il capoverso 4, l’etichettatura di prodotti provenienti da una «regione senza OGM» è retta dall’articolo 17 che precisa gli obblighi generali per l’etichettatura degli organismi non geneticamente modificati e dei prodotti OGM, applicabili in particolare ai prodotti provenienti dalle «regioni senza OGM», segnatamente le prescrizioni sull’etichettatura dei prodotti e delle miscele, sui valori soglia e sulle tracce di OGM nonché sulle modalità secondo cui gli organismi non geneticamente modificati possono essere etichettati come tali.
L’articolo 19f LIG (nuovo) concerne esclusivamente l’etichettatura delle regioni senza agricoltura OGM, ma non l’etichettatura di mezzi di produzione e prodotti, in particolare di derrate alimentari e oggetti d’uso. Concretizzando l’articolo 17 capoverso 5 LIG, le derrate alimentari prodotte senza ricorrere a OGM possono già ora essere contrassegnate con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», a condizione che siano adempiuti i requisiti dell’articolo 7 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51). Secondo l’articolo 7 capoverso 9 ODerrGM non sono ammesse altre menzioni.
Art. 24a
Finora, le misure concrete in caso di pregiudizio, abuso o inosservanza delle prescrizioni della LIG e delle decisioni adottate in base ad essa non erano elencate in modo esaustivo. Le misure previste dal nuovo articolo 24a si articolano secondo la gravità della violazione e vanno dal divieto di esercitare una data attività, alla revoca di un’autorizzazione, l’esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizzazione incaricata, il sequestro, la confisca e la distruzione fino all’addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo o del corrispettivo del ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio.
Art. 25a
Nel rispetto del principio di precauzione e conformemente al dovere generale di monitoraggio dello stato dell’ambiente, il nuovo disciplinamento propone di inserire esplicitamente nella legge il compito della Confederazione di sviluppare un sistema di monitoraggio dell’ambiente e della biodiversità in relazione all’impiego e alla diffusione degli OGM al fine di individuare tempestivamente eventuali effetti provocati dalla presenza involontaria di OGM o di materiale transgenico nell’ambiente.