Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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superficie più piccola, può autorizzare l’istituzione di una «regione senza OGM» con un’estensione inferiore al minimo prescritto nei Cantoni che dispongono di una superficie agricola utile inferiore o pari a 400 ettari (lett. a). Può inoltre regolamentare la designazione di «regioni senza OGM» a livello intercantonale (lett. b). Ai sensi della lettera c il Consiglio federale può allentare, a titolo di deroga, i divieti se questi si rivelassero sproporzionati. Ciò potrebbe essere il caso se si verificasse una penuria di prodotti non OGM di prima necessità. Se dovessero, ad esempio, scarseggiare alimenti tradizionali per animali potrebbe autorizzare l’impiego a titolo eccezionale di alimenti OGM. Potrebbe altresì ammettere una deroga per l’uso di vitamina B2 ottenuta da OGM64, se sul mercato non dovesse essere disponibile uno stock di prodotti di sintesi sufficiente in termini di qualità o di quantità. Nel quadro delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può far capo a una commissione indipendente di esperti, analoga al comitato di regolamentazione istituito a livello europeo65, con funzione di consulente nell’ambito delle deroghe da accordare.
Art. 19d
Secondo l’articolo 19d, il Cantone riconosce a una regione la qualifica di «regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati» previa esplicita richiesta di un ente responsabile che rappresenta gli attori privati che intendono rinunciare all’impiego di OGM nella produzione agricola e poter così distinguere i loro prodotti sul mercato. Per il riconoscimento occorre l’adesione della totalità degli agricoltori della futura «regione senza OGM».
Art. 19e
La designazione di «regioni senza OGM» su decisione del Cantone permette di rinunciare all’impiego di OGM per motivi riconducibili alla complessità o all’onerosità delle misure di coesistenza, ossia alla proporzionalità di tali misure in un’agricoltura su scala ridotta, alla protezione e alla promozione di superfici ad elevato valore naturalistico o a un altro interesse preponderante (cfr. anche cap. 1.1.2 e 1.2.2). I motivi per la creazione di «regioni senza OGM» sono elencati in modo non esaustivo ai capoversi 1 e 2.
I due meccanismi previsti per la designazione di «regioni senza OGM» da parte del Cantone sono descritti ai capoversi 1 e 2. A seconda del meccanismo, il Cantone funge da intermediario e arbitro oppure da promotore.
Il primo meccanismo (cpv. 1) prevede che il Cantone possa designare una «regione senza OGM» previa richiesta di un ente responsabile che rappresenta almeno l’80 per cento degli agricoltori di una regione che intendono rinunciare all’impiego di OGM in agricoltura e differenziare i loro prodotti in base a tale impegno. A tal fine, il Cantone deve analizzare gli interessi in gioco e concludere che gli agricoltori che rinunciano all’impiego di OGM sarebbero svantaggiati dalla presenza di colture transgeniche o di un altro tipo di impiego di OGM, in particolare per il fatto che le misure di coesistenza risulterebbero sproporzionate in una struttura agricola o paesaggistica di piccole dimensioni o frammentata (lett. b).
64 Ottenuto da OGM: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM.
65 Art. 37 del regolamento (CE) No 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici