Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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A livello nazionale la prassi attuale prevede l’apposizione della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» in virtù del diritto sulle derrate alimentari. Ciò significa che nella produzione di derrate alimentari (intera filiera), anche di origine animale, non possono essere utilizzati materie prime, additivi, coadiuvanti o foraggi derivati da OGM. Nell’agricoltura biologica è vietato utilizzare organismi geneticamente modificati e i loro derivati. Questo divieto è coerente con la prassi e la menzione “ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica” prevista a livello nazionale dal diritto sulle derrate alimentari. Il diritto europeo in materia di coltivazione biologica prevede un’eccezione laddove sia necessario usare additivi per alimenti o per mangimi e altre sostanze che non siano disponibili sul mercato se non ottenuti da OGM. Questa eccezione non è finora mai stata richiesta o applicata.
La rinuncia non concerne i medicamenti e i vaccini veterinari e umani, l’alimentazione umana OGM che deriva o è prodotta a partire da essi e nemmeno la ricerca con OGM (in ambienti chiusi). Inoltre, il capoverso 2 esclude esplicitamente le emissioni sperimentali nelle «regioni senza OGM».
Art. 19b
Vista la reticenza di alcuni Cantoni verso l’impiego dell’ingegneria genetica (cfr. cap. 1.2.2.1), l'articolo 19b assegna ai Cantoni un ruolo centrale nell’istituzione delle «regioni senza OGM». Spetta quindi al Cantone riconoscere (art. 19d) o designare (art. 19e) le «regioni senza OGM».
Art. 19c
Il capoverso 1 (lett. a) fissa dei criteri per garantire una certa armonizzazione tra le «regioni senza OGM» e per evitare la loro frammentazione (superficie continua senza enclavi e estensione minima). Lo stesso capoverso prevede dei criteri per garantire alle «regioni senza OGM» una certa visibilità nel paesaggio (lett. b) e una durata minima (lett. c).
La superficie minima di 400 ettari (lett. a) prevista dal progetto corrisponde alla superficie assemblata e contigua di una ventina di aziende agricole svizzere di medie dimensioni. Questo valore permette di evitare una frammentazione eccessiva delle superfici agricole che comprometterebbe l’attrattiva delle «regioni senza OGM».
La lettera b precisa le condizioni per la delimitazione delle «regioni senza OGM». Le frontiere naturali, gli elementi paesaggistici facilmente identificabili e i confini politici permettono di delimitare materialmente le «regioni senza OGM» in vece dei limiti delle proprietà (ad es.. catasto).
Alla lettera c il legislatore assoggetta la denominazione di «regioni senza OGM» a una durata minima di 5 anni che compensa adeguatamente i costi per la realizzazione. Questo lasso di tempo consente inoltre di fidelizzare il consumatore nei confronti dei beni e dei prodotti provenienti dalle «regioni senza OGM» e di apprezzare i potenziali benefici. Il Cantone può optare per una procedura semplificata per rinnovare la denominazione di «regione senza OGM». In merito alla durata minima prescritta il Consiglio federale ritiene superfluo prevedere una procedura di rinuncia.
Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale emana le disposizioni che concretizzano gli standard che le «regioni senza OGM» devono soddisfare. Allo scopo di adeguare la misura all’obiettivo auspicato, il Consiglio federale può accordare delle eccezioni sulle prescrizioni di attuazione. Per non discriminare i Cantoni con una