Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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Il capoverso 2 propone un secondo meccanismo che permette al Cantone di imporre la rinuncia all’impiego di OGM su un territorio di sua competenza per le stesse ragioni addotte al capoverso 1 o se intende privilegiare l’agricoltura senza OGM allo scopo di favorire un interesse preponderante quale la protezione o la promozione di superfici a elevato valore naturalistico (lett. b). Se il Cantone decide unilateralmente di istituire una «regione senza OGM», è tenuto a consultare la collettività e a tener conto della diversità dei tipi di agricoltura e della produzione prevista. La concertazione a livello locale permette di individuare gli interessi specifici, garantisce l’interesse pubblico e contribuisce positivamente alla gestione futura della «regione senza OGM» e all’applicazione rigorosa delle condizioni e degli orientamenti scelti (lett. a). Se una «regione senza OGM» è istituita su iniziativa delle autorità cantonali, queste designano un ente responsabile, delegano questa funzione a un ente esterno oppure assumono esse stesso il ruolo di ente responsabile facendosi carico dei compiti che spettano a tale ente.
Ai sensi degli articoli 19d e 19e, l’ente responsabile fissa le condizioni quadro per gli operatori e i coltivatori e provvede alla verifica dell’osservanza degli impegni definiti agli articoli 19a, 19c e 19e. L’ente responsabile può delegare questo compito a un ente di controllo e di certificazione riconosciuto, analogamente a quanto avviene per altri sistemi di denominazione, disciplinati in particolare dall’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale66 o dall’ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»67 (cfr. anche cap. 1.6).
Per garantire la compatibilità della normativa proposta con il diritto internazionale del commercio (cfr. cap. 5.2.1) ed evitare che la coltivazione e l’impiego degli OGM siano esclusi sul territorio svizzero, il capoverso 3 lettera a prevede che venga mantenuta una superficie coltivabile di dimensioni congrue che permetta vari tipi di coltivazione, tra cui quella OGM. Sebbene non esplicitamente definite, le dimensioni di tale superficie potrebbero corrispondere alla superficie minima di una «regione senza OGM», ossia a 400 ettari.
Affinché la decisione del Cantone non pregiudichi l’interesse privato a una produzione OGM, la lettera b impone ai Cantoni di ponderare gli interessi divergenti in favore delle «regioni senza OGM» o in favore della produzione con OGM e di esaminare soluzioni colturali alternative al di fuori della «regione senza OGM», ad esempio attraverso una permuta di parcelle.
A livello giuridico, le modalità di designazione delle «regioni senza OGM» devono essere definite dai Cantoni. A tal fine entrano in considerazione anzitutto una legge e/o un’ordinanza, gli strumenti di pianificazione del territorio o una decisione cantonale di portata generale.
Art. 19f
Analogamente al modello applicato ai parchi d’importanza nazionale68, la Confederazione conferisce un marchio per la designazione delle «regioni senza OGM» su
66 Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (OPar; RS 451.36)
67 Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA; RS 910.19)
68 Art. 23e segg. della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d’importanza nazionale (OPar; RS 451.36)