Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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federale. Sebbene ciò implichi un incremento del carico amministrativo, non si tratta propriamente di nuovi compiti.

I compiti esecutivi concernenti le «regioni senza OGM» che, in virtù delle nuove disposizioni della LIG, incombono alla Confederazione si limitano all’analisi tecnica e alla gestione dei dossier in vista dell’attribuzione delle denominazioni. Il processo per il conferimento del marchio «regione senza OGM» ricalca la procedura applicata pei parchi di importanza nazionale (OPar)70. Ciò permette di beneficiare di un sistema già rodato e delle esperienze maturate, riducendo quindi al minimo le risorse necessarie per l’implementazione di una nuova procedura. Secondo il modello dell’OPar, le condizioni quadro per l’assegnazione e l’utilizzo del marchio «regione senza OGM» saranno fissate in un’ordinanza d’applicazione. I costi diretti indotti dall’istituzione delle «regioni senza OGM», i mezzi previsti per coprire i costi e le conseguenze per quanto riguarda la dotazione di personale saranno esposti nel dettaglio in un rapporto esplicativo ad hoc. Attualmente non possono essere oggetto di un’analisi quantitativa dettagliata.

Rispetto all’iter per i parchi che impone un’analisi caso per caso e la definizione dei valori naturalistici e paesaggistici e dei beni da proteggere o da produrre nel parco, gli incarti per le «regioni senza OGM» sono molto meno complessi e i criteri sono chiaramente definiti per legge agli articoli 19a-19e.

A grandi linee si può quantificare in 1-5 l’anno il numero di incarti depositati per le «regioni senza OGM» (non sorprenderebbe tuttavia se si verificasse un picco a seguito dell’attuazione della presente legge). Si ritiene che l’onere supplementare comportato per la Confederazione dalle nuove disposizioni a lungo termine sia inferiore a un posto a tempo pieno, senza contare però l’onere richiesto per l’elaborazione del diritto a livello di ordinanze e di altri ausili in vista dell’attuazione. Non si esclude tuttavia un’esternalizzazione.

Diversamente dal modello per i parchi di importanza nazionale, non sono previste sovvenzioni per l’istituzione delle «regioni senza OGM». L’onere finanziario a carico della Confederazione è quindi limitato.

Per i motivi citati, le modifiche legislative previste nel presente progetto sulle «regioni senza OGM» non hanno conseguenze significative a livello di finanze e di personale per la Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La possibilità di istituire delle «regioni senza OGM» avrà degli effetti sui Cantoni e sui Comuni che decideranno di far capo a questo strumento a prescindere dal modello prescelto (top-down, bottom-up o intermedio). Nel modello top-down o intermedio, i Cantoni assumono il ruolo di promotore (ente responsabile) e dispongono di una competenza decisionale ma dovranno consultare anche la collettività. I Cantoni sono responsabili per la messa in sicurezza e la gestione delle regioni, ossia per la delimitazione delle zone senza OGM e per la verifica del rispetto degli obblighi

70 Art. 23e segg. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi di importanza nazionale, (OPar;

RS 451.36)