Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Riferimento/n. dossier: COO.2180.104.7.25960 / 462/2012/00151
sciplinarli. Secondo AAS, in questo caso si dovrebbe considerare di limitare le categorie di aventi diritto alla riabilitazione. SO si pronuncia scettico nei confronti di un atto di riparazione simbolico e si chiede se una riabilitazione, una volta riconosciuta l’illiceità dell’internamento amministrativo, non debba prevedere anche un’indennità a titolo di riparazione morale. L’emanazione di una legge si giustifica soltanto se esplica effetti giuridici per le vittime e crea la possibilità di ottenere un’indennità a titolo di riparazione morale. In questo senso SO propone di creare un diritto a tali prestazioni analogo alla legislazione sull’aiuto alle vittime. Per UCS è pensabile prevedere prestazioni volontarie di autorità cantonali o comunali ad esempio per i casi di rigore. In tale contesto è tuttavia difficile stabilire chi può far valere tali pretese. Il PPD ritiene che la decisione in merito alla riparazione finanziaria spetti eventualmente ai Cantoni e vada, se del caso, disciplinata a livello cantonale.
Altri commenti:
– AR afferma che l’esclusione di pretese finanziarie non adempie lo scopo di cui all’articolo 1 dell’avamprogetto. Esistono inoltre già basi legali che disciplinano l’indennità a titolo di riparazione morale (p. es. nella legislazione sulla responsabilità civile o sull’aiuto alle vittime di reati).
– BE ritiene che la mera soddisfazione morale non sia sufficiente. Propone quindi di istituire, per un periodo limitato, un centro per le vittime di internamenti amministrativi che avrebbe il compito di fornire informazioni e sostegno morale gratuiti.
RAVIA è dell’avviso che la formulazione dell’articolo 4 sia contraddittoria. Sottopone pertanto varie proposte di riformulazione e propone l’aggiunta di un articolo 4bisper la creazione di un fondo per i casi di rigore: «È istituito un fondo per i casi di rigore che accordi prestazioni uniche o periodiche alle persone che in seguito a un internamento disposto sulla base di una decisione amministrativa hanno subito o subiscono ancora una grave indigenza23».
e) Articolo 5 (Rielaborazione storica degli eventi)
1
Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione storica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. A tal fine incarica una commissione d’esperiti indipendente e interdisciplinare.
Minoranza (Flach, Caroni, Chevalley, Estermann, Freysinger, Huber, Lüscher,
Reimann Lukas, Schwander, Stamm)
1
A tal fine affida al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica l’esecuzione di un programma nazionale di ricerca.
2
I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.
Ad capoverso 1:
In linea di principio tutti i partecipanti approvano o auspicano esplicitamente che la rielaborazione storica venga effettuata da un gruppo di scienziati interdisciplinare. Le opinioni divergono sull’organo cui affidare tale compito: una commissione indipendente (proposta di maggioranza della CAG-N) oppure il Fondo nazionale svizzero (proposta di minoranza).
23 Fremdplatziert e netzwerk-verdingt sono della stessa opinione.