Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Riferimento/n. dossier: COO.2180.104.7.25960 / 462/2012/00151
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Un torto è stato inflitto alle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente alle persone collocate in un penitenziario senza l’emanazione di una sentenza penale.
Questo articolo ha suscitato soltanto pochi commenti, riassunti qui di seguito:
– BE non approva questo articolo perché non adempie i requisiti di una norma giuridica (generale e astratta). Per questo motivo BE propone di integrare questo articolo nell’articolo 1, in cui viene definito lo scopo.
– NE afferma che la legge infrange per lo meno indirettamente il divieto di retroattività, poiché, secondo la concezione del diritto all’epoca, gli internamenti amministrativi non costituivano un torto. Dato che l’articolo 3 non definisce né diritti né obblighi, è lecito chiedersi quale sia l’utilità di tale disposizione.
– Secondo SH è indispensabile rinunciare alla revoca delle decisioni ed evitare che gli interessati abbiano diritto all’emanazione di una decisione. Spetta ai Cantoni decidere se presentare delle scuse.
– ZH auspica che il riconoscimento del torto inflitto in seguito agli internamenti amministrativi si limiti ai casi in cui non è stato possibile avvalersi di un esame giudiziario oppure è stato disposto il collocamento in istituti non idonei allo scopo (cfr. commenti ZH in merito all’art. 2). Ai privati andrebbe inoltre concessa la possibilità di far determinare il torto inflitto.
– RAVIA, Fremdplatziert e netzwerk-verdingt osservano che il termine «Oggigiorno» non è corretto perché il Tribunale federale ha riconosciuto l’essenza dei diritti fondamentali poco dopo la sua entrata in funzione. Salvo questa osservazione approvano comunque la formulazione dell’articolo 3.
d) Articolo 4 (Esclusione di pretese finanziarie)
Il riconoscimento del torto in virtù della presente legge non dà diritto a risarcimento del danno, a indennità a titolo di riparazione morale o ad altre prestazioni finanziarie.
Di seguito sono riportate le varie opinioni riguardo all’esclusione di pretese finanziarie prevista dalla nuova normativa:
– AG, BL, GL, LU, SH, PLR, USS, UCS e USC approvano l’esclusione delle pretese finanziarie. Per SH e USC l’esclusione di un’indennità a titolo di riparazione morale è indispensabile. GL ritiene parimente inopportuno disciplinare i casi di rigore e allo stesso modo respinge l’idea di un’indennità a titolo di riparazione morale comunale o cantonale. SO, Verdi, USS, CFIG, AAS e UniGE si oppongono a tale esclusione, mentre CFIG auspicherebbe un’indennità perlomeno simbolica per risarcire il torto morale.
– Alcuni partecipanti propongono di istituire un fondo per i casi di rigore (SO, CFQF, RAVIA, Integras, Geraubte Kindheit, Fremdplatziert). VS, CFQF e AAS chiedono il risarcimento dei danni nei casi di rigore o perlomeno di esaminare l’opportunità di di-