Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Riferimento/n. dossier: COO.2180.104.7.25960 / 462/2012/00151
sto ispirarsi a una prospettiva più ampia tenendo conto non solo della dimensione storica, ma anche di altri aspetti sociali e giuridici degli internamenti amministrativi18.
Soprattutto i Cantoni avanzano riserve in merito alle normative federali previste in materia di archiviazione e di gestione degli atti riguardanti gli internamenti amministrativi (e in parte anche in merito al diritto di consultazione degli atti)19. In molti fanno notare che l’archiviazione e la catalogazione degli atti esistenti sono sufficientemente disciplinate dalle leggi cantonali e federali sull’archiviazione e la protezione dei dati e che non si giustifica quindi prevedere disciplinamenti speciali per un unico settore (internamenti amministrativi). Taluni partecipanti obbiettano inoltre che la Confederazione non dispone delle competenze necessarie per intervenire nella legislazione cantonale in materia20.
III. Commenti ai singoli articoli
a) Articolo 1 (Scopo)
La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
L’impostazione dell’articolo 1 è stato in linea di principio accolta favorevolmente. Secondo vari partecipanti è auspicabile estendere il campo d’applicazione della nuova normativa anche ad altre vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, in particolare vittime di collocamenti extrafamiliari (bambini collocati in istituti minorili oppure a servizio) o di adozioni o sterilizzazioni forzate (cfr. commenti all’art. 2).
Qui di seguito sono elencate alcune osservazioni e proposte di miglioramento riguardo all’articolo 1:
– SH, TG e AAS propongono di limitare la riabilitazione ai casi in cui non è stato possibile
sottoporre la decisione amministrativa a un esame giudiziario oppure l’esecuzione pratica delle misure contrastava con i principi dello Stato di diritto generalmente riconosciuti già all’epoca. ZH ritiene la formulazione dell’avamprogetto troppo ampia e propone pertanto di limitare l’articolo 1 a decisioni e internamenti che già allora contraddicevano i principi generalmente riconosciuti portando a collocamenti in istituti non idonei allo scopo.
– Per la CFQF è fondamentale che gli obiettivi essenziali dell’avamprogetto, ovvero ricono-
scere il torto commesso dalle autorità e togliere lo stigma impresso alle vittime, vengano maggiormente evidenziati. Per questo motivo propone di riformulare l’articolo 1 come segue: «La presente legge intende riconoscere ufficialmente il torto inflitto alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa». Anche BS, SO e UCS21 sostengono questa proposta.
– RAVIA, Fremdplatziert e netzwerk-verdingt apprezzano che la nuova normativa porge
scuse formali e riconosce il torto commesso. Criticano tuttavia che l’esclusione di pretese
18 In particolare NW, BL, AAS 19 ZH, LU, SH, AR, SG, VD, AAS 20 ZH, TG. Per NE dubbio 21 UCS propone il tenore seguente, lievemente modificato: «La presente legge intende riconoscere il torto inflitto alle persone che hanno subito misure coercitive a scopo assistenziale.»