Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Riferimento/n. dossier: COO.2180.104.7.25960 / 462/2012/00151
casi sia possibile applicare sussidiariamente le sanzioni previste dal diritto cantonale, l’avamprogetto non esplicita il rapporto tra sanzioni cantonali e diritto federale.
Ad capoverso 2:
– SO, PPD, USS, CFQF, RAVIA, Fremdplatziert e netzwerk-verdingt sostengono espli-
citamente la formulazione al capoverso 2, secondo cui gli atti esistenti non possono servire per emanare decisioni a danno degli interessati. Alcune organizzazioni27 vorrebbero andare oltre e completare il capoverso 2 nel modo seguente: «In caso di inosservanza, le decisioni sono nulle».
– Secondo ZH la consultazione di atti procedurali che risalgono a oltre 30 anni fa è co-
munque puramente ipotetica. Quand’anche sarà eccezionalmente possibile consultarli, si può confidare nel fatto che le odierne autorità di protezione degli adulti, in quanto specializzate, siano capaci di valutarli correttamente. Il capoverso 2 è pertanto ritenuto superfluo.
– ZG è dell’avviso che vada richiesta l’autorizzazione delle persone ancora in vita prima
di accedere ai loro atti per la rielaborazione storica. Queste persone sono state gravemente lese nei loro diritti della personalità, per cui occorre procedere con la massima cautela. Nonostante possibili lacune nella rielaborazione e oneri supplementari, alla luce dei torti subiti va rispettata la volontà degli interessati.
Ad capoverso 3:
Solo pochi partecipanti si sono espressi in merito al termine di protezione:
– Mentre BS ritiene esplicitamente che un termine di 100 anni sia sensato, LU invece lo
disapprova poiché il diritto cantonale prevede un termine di protezione di 50 anni. In caso di interesse privato o pubblico degno di particolare protezione, la consultazione degli atti può inoltre essere limitata o vietata per altri 20 anni; un disciplinamento paragonabile a quello vigente in materia di archiviazione federale. Negli archivi cantonali vi sono numerosi altri atti altrettanto degni di particolare protezione per i quali però non valgono termini di protezione così lunghi. Non è quindi possibile giustificare un tale disciplinamento speciale. Anche l’ACS avanza argomenti simili. La maggior parte delle leggi cantonali prevede un termine di protezione di 80 anni. Ci si può quindi interrogare sulla sensatezza di prevedere, proprio per questo ambito delicato, due termini diversi, uno cantonale e l’altro federale.
– Alcuni partecipanti affermano inoltre che per vari Cantoni il termine di protezione pro-
posto non abbassa né convalida, ma innalza considerevolmente gli ostacoli da sormontare per accedere agli atti28.
– Alcuni partecipanti29 criticano che l’avamprogetto non specifica quando esattamente
inizi a decorrere il termine di protezione di 100 anni né come vada calcolato. L’avamprogetto deve quindi essere più specifico in merito oppure, in caso di applica-
27 RAVIA, Fremdplatziert e netzwerk-verdingt 28 ZH, BL, NW, AAS 29 ZH, BL, ACS