Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/n. dossier: COO.2180.104.7.25960 / 462/2012/00151

finanziarie non consente di raggiungere del tutto lo scopo indicato all’articolo 1, ossia rendere giustizia agli internati amministrativi.

b) Articolo 2 (Campo d’applicazione)

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un’autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

La maggior parte dei partecipanti, eccetto quelli che disapprovano comunque l’emanazione di una legge, è in linea di principio d’accordo con l’impostazione di questo articolo. È stato espresso relativamente spesso il parere che il campo di applicazione della legge non va limitato soltanto alla riabilitazione degli internati amministrativi, ma esteso a tutte le persone sottoposte a misure coercitive a scopo esistenziale, quindi anche alle vittime di collocamenti extrafamiliari (in istituti e a servizio) e di adozioni e sterilizzazioni forzate. Alcuni partecipanti intendono pertanto estendere il campo di applicazione agli ex collocati a servizio (BE, LU, OW, ZH), altri anche ai bambini collocati in istituti minorili (BS) e altri ancora a tutte le vittime di collocamenti extrafamiliari e di adozioni e sterilizzazioni forzate (CDOS, SGB, UCS, Integras e Geraubte Kindheit22).

Sono state inoltre espresse le seguenti osservazioni:

– BS consiglia di precisare o illustrare la formulazione astratta «persone internate sulla

base di una decisione amministrativa».

– NE, ZH e AAS sono dell’opinione che l’attuale formulazione dell’articolo 2 sia troppo am-

pia. NE critica che proprio le persone contemplate dall’articolo 2 non ne evincono chiaramente se rientrano nei casi di torto previsti dalla legge. ZH e AAS propongono di limitare il campo di applicazione alle decisioni e agli internamenti contrari ai principi dello Stato di diritto generalmente riconosciuti nel periodo in questione, nonché ai collocamenti in istituti non idonei allo scopo.

– RAVIA, Fremdplatziert e netzwerk-verdingt fanno inoltre notare che l’articolo 2 parla mol-

to apertamente di «istituti», ma che il torto maggiore è stato inflitto soprattutto alle persone rinchiuse in penitenziari o in altri stabilimenti chiusi senza aver commesso alcun reato. Il testo di legge andrebbe pertanto completato nel modo seguente: «La presente legge si applica alle persone internate in un istituto o un penitenziario […]» oppure «La presente legge si applica alle persone internate in un istituto, come ad esempio un penitenziario, un istituto di educazione chiuso, una clinica psichiatrica chiusa, un penitenziario minorile, [...] ».

c) Articolo 3 (Riconoscimento del torto inflitto)

1 Oggigiorno numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981 sono da ritenersi: a. disposti a torto, oppure b. attuati con modalità tali da costituire un torto. 22 Anche LU è dell’opinione che sia la rielaborazione storica sia il riconoscimento pubblico del torto inflitto dovrebbero includere anche le altre vittime. Per raggiungere questo obbiettivo non è tuttavia necessario emanare una legge federale